Non ogni condotta genericamente “violenta” contro il pubblico ufficiale può integrare il reato di cui all’articolo 337 cp, per l’appunto di resistenza a un pubblico ufficiale. E’ necessario, perché ciò possa avvenire, infatti, che l’atteggiamento dell’imputato sia diretto a impedire uno specifico e preciso atto dell’ufficio che le forze dell’ordine sono impegnate a compiere.
E’ sulla base di questo assunto che l’avvocato Pasquale Longobucco, componente della rete professionale Lpteam, dello studio Mgtm avvocati di Ferrara, ha chiesto e ottenuto l’assoluzione, di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, per il proprio assistito.
I fatti risalivano all’aprile scorso, quando un giovane sui 25 anni di Ferrara venne arrestato – appunto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – al termine di un intervento dei carabinieri. In seguito, all’udienza di convalida e dedicata al processo per direttissima, la difesa aveva optato per il rito abbreviato.
Secondo le contestazioni, gli operanti furono chiamati per una persona che, all’aperto, avrebbe posto in essere condotte moleste verso i passanti. Il giovane avrebbe reagito male all’arrivo delle forze dell’ordine, con spinte e una condotta scostante. Sino a dovere essere contenuto e arrestato, prima che la situazione – secondo la ricostruzione accusatoria – degenerasse.
La difesa ha ribadito, nel corso della discussione, come non fosse assolutamente chiaro quale sarebbe stato “l’atto d’ufficio” che la condotta dell’imputato avrebbe impedito – o tentato di impedire – ai carabinieri di compiere, al di là di un comportamento senza dubbio molesto e a tratti violento, ma non sufficiente, secondo questa lettura, a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Una interpretazione condivisa dal giudice, come spiega con chiarezza nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, pronunciata “perché il fatto non sussiste”.
“Preme ricordare – scrive infatti il giudice del Tribunale di Ferrara – in punto di diritto che secondo l’indirizzo ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità “la condotta che realizza la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 337 c.p. consiste nell’opposizione al pubblico ufficiale mentre questi compie un atto del proprio ufficio, atto che deve avere una propria specificità e deve poter essere individuato come tale, non potendosi identificare genericamente nell’attività comunque riconducibile alla pubblica funzione esercitata. Correlativamente, non ogni forma di contestazione personale, seppur minacciosa, rivolta al pubblico ufficiale, che non sia riferita all’atto che questi sta compiendo, comporta la commissione del reato di resistenza secondo la sua configurazione normativa tipica”.
E’ necessario, quindi, argomenta il magistrato, che il comportamento dell’imputato vada a cercare di impedire un atto d’ufficio ben preciso e determinato che le forze dell’ordine stavano tentando di porre in essere in quel momento.
“Corollario di tale principio – proseguono quindi le motivazioni dell’assoluzione – dunque, la necessità che l’atto dell’ufficio – vero e proprio elemento costitutivo del reato in contestazione – assuma una sua specificità atteso che non ogni violenza o minaccia diretta ad un pubblico ufficiale integra la fattispecie di resistenza, bensì solo quella che si inserisca in un’attività funzionale pubblicistica in corso di svolgimento. Ebbene, nel caso di specie – anche tenuto conto della descrizione compendiata nel capo di imputazione – ritiene il Giudice che non sia emerso l’atto dell’ufficio al quale l’imputato, con le proprie condotte violente ed aggressive, si sarebbe concretamente opposto”.
“Sul punto – scrive ancora il giudice – va, infatti, ricordato che ciò che caratterizza e contraddistingue la fattispecie di cui all’art. 337 c.p. è la necessità che la condotta oppositiva si estrinsechi durante il compimento di un atto riconducibile alla funzione del pubblico ufficiale, evenienza non rinvenibile nel caso di specie ove si individui l’atto dell’ufficio nell’intervento conseguente alla segnalazione di atteggiamenti molesti”.
Nel caso di specie, però, non è chiarito – ad avviso del giudice, così come della difesa – quale atto dell’ufficio delle forze dell’ordine la condotta dell’imputato avrebbe cercato di impedire. Da qui, l’assoluzione.




