E’ presente anche Lpteam, con l’avvocato Marco Casellato di Rovigo, componente della rete professionale, nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in ricorso ordinario al Tar Veneto, che ha ottenuto l’annullamento dell’autorizzazione regionale alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano che sarebbe dovuto sorgere a Sarzano, frazione di Rovigo. Una vicenda che toccava da vicino le corde della comunità locale, che si è mobilitata, anche, appunto, per via giudiziaria, per evitare questa realizzazione.
A proporre ricorso, sia Wwf Italia che un gruppo di privati e imprenditori residenti nella zona di Sarzano, questi ultimi, appunto, rappresentati al Tar dall’avvocato Casellato. Controparti dei ricorrenti, oltre alla Regione del Veneto, l’ente che aveva rilasciato l’autorizzazione, anche il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo e l’azienda proponente la realizzazione. Ben 13 i motivi alla base del ricorso, nel cui esame, in primo luogo, il Tar Veneto ha risolto le questioni della ricevibilità e della proponibilità, a favore dei ricorrenti, oltre che della loro legittimazione ad agire.
I giudici sono quindi passati all’esame dei motivi di impugnazione. Il terzo è stato riconosciuto fondato. In questo caso, veniva sollevata la questione relativa al fatto che la società proponente non avesse acquisito la disponibilità di terreni agricoli per una superficie sufficiente per lo spargimento agronomico, previsto per legge, dei prodotti risultato dei processi di lavorazione interni all’impianto.
“Merita invece condivisione il terzo mezzo – scrivono infatti i giudici – Sul presupposto per cui il territorio della Provincia di Rovigo sarebbe zona “vulnerabile ai nitrati”, con limitazioni dunque dei materiali contenenti azoto distribuibili in agricoltura, la parte ricorrente osserva che il processo produttivo dell’impianto prevedrebbe importanti quantitativi di digestato (ricco di azoto), solido e liquido, che la ditta intende utilizzare per lo spargimento agronomico (…) Mancherebbe, in particolare, la disponibilità di terreni agricoli per la distribuzione dei digestati prodotti dall’impianto, atteso il reperimento di una superficie complessiva pari a 1.300 ha, messa a disposizione dalle aziende agricole che hanno offerto dei loro terreni sottoscrivendo lettere di intenti con la proponente, a fronte della più ampia necessità di un’estensione agricola pari ad almeno 2.451 ha, attestata dalla relazione tecnica allegata al progetto. La censura coglie nel segno”.
Non sarebbe stata quindi soddisfatta una delle prescrizioni rilasciate con l’autorizzazione.
“In altri termini – scrivono ancora i giudici – maggiormente aderenti al contenuto del motivo in esame, la prescrizione ammonisce la controinteressata sul fatto che in caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali poste a tutela delle zone vulnerabili ai nitrati, com’è quella che interessa lo stabilimento di biometano qui in esame, il digestato cessa di essere un sottoprodotto divenendo automaticamente un rifiuto, e dunque imponendo di gestirlo in quanto tale, con tutte le conseguenze del caso (evidentemente) anche in punto di qualificazione dell’impianto”.
Nel caso della classificazione come rifiuto, allora, sarebbe dovuto scattare un iter valutativo e autorizzatorio molto differente, con criteri maggiormente severi e stringenti.
“La già citata ‘Relazione tecnica di processo e biomasse approvvigionate’ – scrive ancora il Tar Veneto – nell’affrontare il tema del “bilancio del digestato” attesta (a pag. 13) la necessità di una superficie di spandimento del digestato prodotto di complessivi 2.451 ha (considerando la somma degli ettari per lo spandimento della frazione solida, per 1675 ha, e di quella liquida, per 776 ha). Risulta dunque evidente che l’autorizzazione regionale è stata rilasciata sulla base di una supposta disponibilità di terreni agricoli, per la distribuzione dei digestati prodotti, invero del tutto insufficiente a sostenere il previsto ciclo produttivo nel rispetto delle prescrizioni regionali sulla produzione e utilizzazione agronomica del digestato in aree vulnerabili ai nitrati. L’autorizzazione non resta immune nemmeno dai profili di manifesta illogicità e contraddittorietà sollevati con il terzo mezzo. Essa, infatti, ha autorizzato il progetto della controinteressata nonostante questo presenti un’evidente carenza strutturale, che al tempo del rilascio del titolo non costituiva una variabile fisiologica e/o un rischio eventuale della progettazione controllabile in fase gestionale, ma un esito prevedibile e certo sulla base della documentazione progettuale, che come detto attesta la mancanza di ettari di terreno a “copertura” della capacità dell’impianto dichiarata dal suo proponente. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare ex ante la reale sostenibilità del ciclo produttivo e la chiusura della filiera del digestato, e non affidarsi ad una prescrizione che ex post non ha l’effetto di rendere il progetto sostanzialmente sostenibile”.
Il Tar Veneto ha poi riconosciuto la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso. Vale a dire quello della tutela delle produzioni agricole locali, nella misura in cui la realizzazione del progettato impianto a biometano avrebbe potuto divenire una minaccia per queste o, comunque, entrare in contrasto con la loro filiera. Su questo versante, allora, secondo i giudici amministrativi, l’istruttoria a monte del rilascio dell’autorizzazione sarebbe stata carente.
“I ricorrenti – prosegue infatti la sentenza del Tar Veneto – deducono che il progetto sarebbe localizzato in “aree ad elevata utilizzazione agricola” individuate dal P.T.R.C., e in particolare in una zona agricola caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità, ove verrebbe cioè coltivato l’“aglio bianco polesano” D.O.P., che sarebbe l’unica produzione di origine protetta dell’intera provincia di Rovigo. Questa circostanza avrebbe imposto un’attenta istruttoria al fine di comprendere se l’installazione dell’impianto possa o meno compromettere, o in qualche modo interferire, con le tradizioni agroalimentari locali. Difatti lo stabilimento rientrerebbe (anche) nel novero degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e l’art. 12, comma 7°, del D.Lgs. n. 387/2003 imporrebbe di tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. A sua volta il punto 16.4. del D.M. 10 settembre 2010, applicativo del citato art. 12, richiederebbe di verificare che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali. Tali circostanze farebbero ipotizzare conseguenze significative sull’equilibrio e sul livello della falda freatica disponibile per le colture, oltreché un pregiudizio certo alla qualità dell’acqua irrigua e altresì una probabile preclusione dell’irrigazione di colture agricole destinate a consumo alimentare”.
La fondatezza di questi motivi di ricorso, tra quelli sollevati, è stata sufficiente per ottenere l’annullamento degli atti impugnati.




