Conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado e quindi del risarcimento dei danni causati al Parco, anche se nel frattempo è intervenuta la prescrizione per i reati contestati per uno dei due imputati, mentre l’appello dell’altro imputato è stato dichiarato tardivo. Questo il risultato ottenuto, in Corte di Appello a Venezia, dall’avvocato Matteo Ceruti di Rovigo, promotore della rete professionale Lpteam, che assisteva, come legale di parte civile, l’Ente parco regionale del Delta del Po Veneto in questa delicata vicenda ambientale, consistente nel più rilevante abbattimento boschivo (nel caso di specie, una lecceta) nel territorio provinciale, accertato dal 1992.

Al centro della vicenda decisa dalla sezione II penale della Corte d’appello con la sentenza del 5 marzo 2026 n. 3724, quanto accaduto nella località di “Porto Fossone” di Rosolina Mare, alle foci dell’Adige, nel febbraio del 2010, quando un intervento programmato ed appaltato dal Genio civile avrebbe visto gli esecutori intervenire su 8.181 metri quadrati di territorio in eccesso rispetto alle autorizzazioni ambientali ottenute, abbattendo oltre 2.100 alberi ad alto fusto decennali, il tutto all’interno di un’area vincolata e ricompresa all’interno del Parco. Inoltre, sarebbero state danneggiate anche le dune e l’habitat nel proprio complesso.

Quattro i capi di imputazione che erano stati individuati dalla Procura di Rovigo: il danneggiamento, per le conseguenze ambientali dell’intervento; la invasione di terreni; la contravvenzione prevista dall’art. 181 D.Lvo 42 del 22/10/2004, per avere eseguito l’intervento contestato in area vincolata; e la contravvenzione relativa alla  distruzione o alterazione delle le bellezze naturali di luoghi sottoposti a speciale protezione (vincoli ambientali/paesaggistici) tramite costruzioni, demolizioni o altre attività”. Due gli imputati di fronte al Tribunale di Rovigo, ossia il legale rappresentante della ditta aggiudicataria della gara d’appalto bandita dal Genio Civile e il legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori di taglio delle piante.

Già in primo grado, era stata riconosciuta dal Tribunale di Rovigo (sentenza del 4 maggio 2018) l’intervenuta prescrizione per gli ultimi due capi di imputazione, le contravvenzioni. Era invece giunta la condanna per i primi due capi, i più gravi, con il dispositivo conclusivo che parlava di una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, liquidata in favore della parte civile, pari a 50mila euro a favore dell’Ente Parco e rinvio al giudice civile per il risarcimento pieno del danno, stimato da esperti incaricati in oltre 450mila euro per la distruzione degli habitat naturali di Foce Adige.

Contro questa sentenza presentarono appello entrambi gli imputati, con vari motivi. La prima valutazione condotta dai giudici della Corte di Appello di Venezia è stata quella relativa al fatto che nel frattempo la prescrizione dei reati è ormai intervenuta anche per i primi due capi di imputazione, ossia quelli che avevano portato alla condanna di primo grado, ma si rende comunque necessario valutare la fondatezza o meno degli illeciti contestati (e quindi degli appelli proposti) ai fini del risarcimento dei danni alla parte civile.

Scrive infatti la Corte d’Appello chequando è intervenuta sentenza di condanna in primo grado e il reato per cui si procede è prescritto senza rinuncia alla prescrizione da parte del già imputato, se permane la presenza processuale della parte civile e occorre deliberare sulla conferma o meno delle statuizioni civili, l’ambito del giudizio penale d’appello è limitato alla cognizione piena sui punti della decisione afferenti la responsabilità, tuttavia da rivisitare con esclusivo riferimento all’eventuale sussistenza di un illecito di natura civile, al riconoscimento del diritto al risarcimento ed alla sua quantificazione, rimanendo invece assorbiti tutti gli eventuali motivi sul trattamento – sanzionatorio e le statuizioni accessorie (salvi i casi di confisca obbligatoria e la disciplina ex art. 578-bis)”.

I giudici passano, quindi, ad esaminare i motivi di Appello della difesa dei due imputati, che vengono tutti giudicati infondati. In particolare, la Corte motiva sulla fondatezza della fattispecie di danneggiamento, sulla quale aveva ampiamento argomentato anche la parte civile, nella propria memoria.

“Numerose sono le pronunce giurisprudenziali in cui si è ritenuto integrato l’elemento oggettivo il delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p. per vicende di significativa distruzione e/o alterazione di beni ambientali – aveva infatti ricordato l’avvocato Ceruti nella memoria difensiva depositata alla Corte contestati anche nella fattispecie aggravata di cui al comma 2 n. 5 c.p. ove ad essere coinvolti siano stati boschi, foreste o vegetazione protetta. In proposito, tra le altre, si segnalano:

– la sentenza della Corte d’appello di Roma, 11/04/1987,  (n Riv. giur. ambiente 1987, 655) dove si è stabilito che “Sono responsabili ai sensi dell’art. 635 n. 5 cp., del reato di danneggiamento aggravato coloro i quali, mediante l’esercizio di attività estrattiva, abbiano danneggiato, distruggendone la relativa copertura boschiva, i terreni gravati da uso civico “:

– la sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria n. 192 depositata il 22/09/2006 (su cui anche infra). che ha ritenuto configurato il delitto di danneggiamento aggravato in relazione ai danni alla flora lichenica del Parco del delta del Po dalle emissioni della centrale di Porto Tolle, con la precisazione che La “ratio” dell’aggravante di cui all’art. 635, n. 5, C.p., è di proteggere la vegetazione con un particolare significato per l’uomo, economico o di “presidio ambientale”, per cui il concetto altrimenti indefinito di bosco o selva va interpretato come di complesso vegetativo di particolare significato e pregio ambientale per l’uomo’

la decisione della Cassazione Penale, sez. II, 21 febbraio 2017, n. 12171, con cui il giudice di legittimità ha confermato la condanna pronunciata nei confronti degli imputati in sede di appello, per aver commesso il delitto di danneggiamento in relazione alla distruzione della flora, con sradicamento di alberi ed arbusti, mediante il transito di mezzi meccanici”, ai fini della realizzazione di una strada di cantiere durante la costruzione di un impianto eolico (regolarmente autorizzato).

La difesa, da parte sua, aveva puntato sulla “errata qualificazione del fatto contestato al capo A (Il danneggiamento, appunto, ndr), da sussumersi nella fattispecie di cui all’art. 733 bis c.p. (…) in virtù dell’applicazione del principio di specialità di cui all’articolo 15 cp, e la conseguente intervenuta prescrizione del reato così derubricato”.

Una impostazione alla quale, tuttavia, la Corte non ritiene di aderire.

“La norma di cui all’art. 635, comma 2, n. 3, C.p., collocata tra i delitti contro il patrimonio – proseguono infatti le motivazioni – tutela la res altrui (piantate; boschi/selve/foreste; vivai destinati al rimboschimento) rispetto a condotte distruzione/deterioramento: il baricentro è pertanto la proprietà e la funzionalità economico produttiva del bene tutelato.

La diversità strutturale ed assiologica delle fattispecie è stata rimarcata, a livello interno, dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di tutela penale del paesaggio e delle aree vincolate, la quale, anche quando compara l’art. 733-bis con l’art. 734 C.p., ribadisce l’autonomia del bene ecosistemico rispetto ad altri oggetti di protezione (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15670 del 15.12.2020, dep. 27 aprile 2021).

Ciò premesso, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il concorso apparente di norme si risolve solo attraverso il criterio di specialità ex art. 15 C.p., inteso in senso strutturale (rapporto genere/specie tra fattispecie). La C.d. “specialità reciproca/bilaterale” non costituisce criterio legale di soluzione del conflitto; parimenti, il ricorso alla consunzione” (e al criterio della pena più severa) ha valenza meramente sussidiaria e non può sostituirsi alla verifica di specialità.

Applicando tali coordinate interpretative, la Corte ritiene che non sussista tra art. 733-bis c.p. e art. 635, co. 2, n. 3, C.p. alcun rapporto di specialità unilaterale: ciascuna norma include elementi tipici non contenuti nell’altra (per il 733-bis sito protetto, habitat, compromissione dello stato di conservazione; per il 635, co. 2, n. 3 altruità dell’oggetto e tipizzazione di bosco/selva/foresta/vivaio) e tutela beni giuridici eterogenei. Ne discende che non vi è concorso apparente, ma concorso formale di reati, atteso il cumulo di offese: ambiente (ecosistema) e patrimonio (…) Conseguentemente, in ragione della non esclusività dell’applicazione dell’artico 733 bis nel caso di specie, viene meno la derivata eccezione sull’estinzione della contravvenzione per maturata prescrizione”.

 

Dopodiché la Corte evidenzia come sia stata correttamente valutata, in primo grado, la procedibilità d’ufficio dell’ipotesi di reato di invasione di terreni, contestata, invece, dalla difesa. “L’art. 639-bis c.p. – proseguono infatti le motivazioni della sentenza – dispone la procedibilità d’ufficio per il delitto di cui all’art. 633 c.p. quando l’azione ricade su acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Secondo la qiurisprudenza della Suprema Corte sono “pubblici” (ai fini penali) i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad enti pubblici, non solo demaniali, ma anche facenti parte del patrimonio indisponibile o disponibile; sono “destinati ad uso pubblico” i beni privati che abbiano concretamente tale destinazione (e la qualifica permane anche se, in concreto, al momento del fatto non vị sia fruizione in atto). (Cass. Pen., Sez. VII, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2 022 Cc., dep. 14/07/2022). Nel caso di specie, la destinazione ad uso pubblico risulta provata dalla fruibilità generalizzata dell’area boschiva, attestata dalla testimonianza di Trevisan, e dal doc. n. 36 del P.M. (depositato all’udienza del 18.11.2014) che attesta I’inclusione dell’area nel procedimento espropriativo per pubblica utilità, indice rivelatore della proiezione pubblicistica del bene e della sua affectatio all’opera pubblica”.

Allo stesso modo, non trovano accoglienza i rilievi delle difese degli imputati ed appellanti relativi al risarcimento nei confronti della parte civile e alla quantificazione del danno.

“Quanto alla doglianza – prosegue la Corte – per cui la sentenza di prime cure “non avrebbe indicato alcun titolo” legittimante il risarcimento, la Corte rileva che il titolo emerge direttamente dalla citata normativa ed è stato specificatamente veicolato in atti: la memoria della parte civile ha dettagliato la base normativa e le voci di pregiudizio (danni forestali/ecologici/idrogeologici; danno da sviamento di funzioni, con quantificazione € 29.824,78; danno all’immagine e all’attrattività turistica), oltre alla quantificazione tecnica del danno riferibile all’ente (€ 452.942,81, Relazíone Andreello-Mar-Volponi). Tali elementi, ritualmente acquisiti, sorreggono le statuizioni civili e rendono infondata la critica sulla mancanza di un fondamento giuridico espresso. Con riguardo alla deduzione in ordine all’eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale, la Corte rileva che la provvisionale è liquidata in via equitativa secondo una valutazione discrezionale del giudice, sulla base del guantum verosimile e delle risultanze acquisite. Nel caso concreto, l’importo di € 50.000 è coerente con il danno già documentato in atti e sopra indicato, sicché la somma anticipatoria risulta modesta rispetto al pregiudizio complessivo stimato”.

Piena accoglienza, quindi, da parte della Corte, all’impostazione della memoria della parte civile, sulla quantificazione del danno. Nella medesima memoria, l’avvocato Ceruti, aveva poi insistito, in particolare, per mettere in evidenza la gravità del danno naturalistico arrecato dall’intervento al centro del processo. Tanto da individuarlo come l’episodio più grave avvenuto nel Parco regionale veneto del Delta del Po sin dalla sua istituzione, nel 1997.

“E’ bene subito precisare – scriveva infatti la parte civile nella sua memoria – che il processo in esame ha ad oggetto una vicenda di distruzione di una vastissima area boscata, per un complessivo abbattimento ed estirpazione di oltre 2.100 alberi di alto fusto pluridecennali, in particolare lecci e pini, oltre che altre specie botaniche protette, nonché di dissodamento di “dune fossili” (0 dune “grigie”) (…) Invero in sede di procedura autorizzatoria del progetto TUTTE le amministrazioni competenti avevano ripetutamente richiamato l’attenzione degli esecutori dei lavori sulla straordinaria rilevanza ambientale e forestale dell’area e sulla conseguente necessità di un contenimento al minimo possibile degli impatti, in particolare in termini di riduzione forestale, all’uopo imponendo precise prescrizioni realizzative  -tutte scrupolosamente ribadite dalla Direzione lavori anche con l’apposizione di picchetti in contraddittorio con le ditte – che sono state invece completamente disattese nell’esecuzione dei lavori (…) In breve, come confermato nell’istruttoria dibattimentale da testi qualificati, si è trattato del più grave episodio di aggressione al territorio protetto del Parco del Delta del Po a far data dalla sua istituzione nel 1997 e del più grave illecito forestale accertato dal Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) nel territorio provinciale dal 1992”.

La sentenza della Corte d’ Appello, infine, riconosce l’intervenuta prescrizione dei reati per uno dei due imputati, mentre dichiara inammissibile l’appello tardivo dell’altro imputato, e conferma nel resto, in particolare per le statuizioni civili, la sentenza di primo grado.

 

 

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