Con l’atto di intervento in esecuzione forzata può il creditore omettere di allegare la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al debitore?
Sulla questione, proponiamo l’analisi condotta dall’avvocato Mario Martinelli, dello studio Gbmr di Padova, e della collega Silvia Bertolo.
Nel processo di esecuzione forzata, il creditore che intende intervenire in una procedura immobiliare già pendente non ha l’onere di notificare preventivamente al debitore il titolo esecutivo e il precetto. La notificazione del titolo e del precetto (ex art. 479 c.p.c.) è infatti un presupposto obbligatorio esclusivamente per l’inizio dell’azione esecutiva (ossia per il creditore procedente che effettua il pignoramento).
Il Quadro Giurisprudenziale di Riferimento
La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che l’intervento in una procedura esecutiva non costituisca l’inizio di una nuova esecuzione, bensì l’inserimento in un processo già validamente instaurato dal creditore pignorante.
La Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 3021/2018, ha statuito il seguente principio di diritto:
“In tema di espropriazione forzata, per intervenire nell’espropriazione il creditore non ha l’onere di notificare previamente al debitore il titolo esecutivo e il precetto”.
L’atto di precetto ha la funzione di intimare l’adempimento spontaneo prima del pignoramento; una volta che il pignoramento è già avvenuto, tale intimazione perde di utilità pratica per i creditori successivi.
Se il creditore possiede un titolo esecutivo (ad es. un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o definitivo o una sentenza provvisoriamente esecutiva o definitiva), ma non lo ha mai notificato al debitore unitamente al precetto, l’intervento è pienamente valido e legittimo.
Legittimità dell’intervento:
- Adempimenti necessari: È sufficiente depositare telematicamente il ricorso per intervento all’interno del fascicolo dell’esecuzione immobiliare pendente, allegando la copia del titolo esecutivo e la procura alle liti.
- Notifica al debitore: NON è necessaria alcuna notifica preventiva o successiva del ricorso o del titolo al debitore, in quanto l’esistenza del titolo esecutivo attribuisce automaticamente il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.




