“Il presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Consiglio Direttivo, ancorché legale rappresentante, può agire in giudizio in nome e per conto della Società/Associazione in assenza deleghe o previa delibera ad hoc del Consiglio?”

Una domanda alla quale risponde, con una articolata disamina, il parere dello studio Martinelli & Bianchin, che fa parte della rete professionale Lpteam e che è specializzato in diritto societario.

L’organo amministrativo di un ente è titolare del potere gestorio che si manifesta nella scelta delle attività da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi per il quale l’ente è stato costituito. Ad esso è preposto un presidente, investito dei poteri di impulso, coordinamento e guida dell’intero organo amministrativo e ad esso compete la legale rappresentanza dell’ente, la “legitimatio ad processum”.

Va preliminarmente ricordato che deve essere tenuto concettualmente ben distinto il potere di gestione dal potere di rappresentanza: il primo, esercitato collegialmente dagli amministratori, individua un potere che ha a che fare con la gestione interna dell’ente nelle sue connotazioni direttive, organizzative, amministrative e contabili. La rappresentanza riguarda invece l’attività esterna, prerogativa riconosciuta al presidente che, attraverso la spendita del nome, vincola l’ente con i terzi.  

Per agire o resistere in giudizio in nome dell’ente o conferire procura ai difensori, non è sufficiente la sola rappresentanza legale, essendo necessaria anche la rappresentanza sostanziale.

È di questo avviso un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che afferma che “in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179).

La risposta al quesito indicato in epigrafe si ricava dall’esame dello statuto dell’ente: l’organo amministrativo, titolare del potere gestorio, adotta collegialmente tutte le sue decisioni. Su di esso, dunque, ricadrà anche il compito di stabilire se, e in che limiti, il presidente possa agire in nome e per conto della società.


Pertanto, anche se legale rappresentante, il presidente che voglia resistere in giudizio o conferire procura alle liti al difensore, sarà vincolato all’approvazione dell’amministrazione, che, mediante delibera o delega, gli assegnerà i poteri in assenza dei quali difetterà di rappresentanza sostanziale, salva ratifica successiva.

In senso conforme si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano con ordinanza 7 gennaio 2021: “osservato, nel caso di specie, che lo Statuto dell’Ente non attribuisce all’attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell’operato del Presidente da parte dell’organo collegiale dell’Ente attore (…)”, visto l’art. 182, secondo comma, cpc  “assegna a parte attrice termine perentorio sino al 28/02/2021 per produrre nel fascicolo telematico l’atto di ratifica del mandato ad litem da parte dell’organo collegiale deputato (…)”.

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