La Corte d’Appello di Venezia – sezione specializzata per i minorenni – il 22/04/2026 nell’accogliere integralmente tutti i motivi di reclamo promossi dall’avv. Gina Cappato, componente della rete LPTeam, e dalla collega avv. Giulia Giacometti, fondatrice dell’omonimo studio, ha dichiarato una coppia di giovani coniugi idonei all’adozione internazionale di minore ribaltando la decisone del Tribunale per i minorenni di Venezia che li aveva ritenuti inadeguati e non aperti all’accoglienza.
La decisione del Giudice di primo grado si fondava sui timori espressi dagli adottandi in sede di udienza nell’accogliere un minore adolescente proveniente da contesti di devianza e delinquenza, ritenendo così la coppia affetta da pregiudizi discriminatori legati all’appartenenza etnica, dunque, incompatibile con un percorso di adozione, anche alla luce dei principi enunciati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13332/2010.
Ebbene, la Corte d’Appello con il proprio decreto ha ribadito come eventuali limitazioni espresse dagli adottandi in sede di colloquio valutativo innanzi al Servizio Sociale e poi in udienza non debbano automaticamente essere inquadrate come pregiudizio di tipo razziale.
Occorre, infatti, comprendere se la perplessità enunciata dipenda da uno specifico atteggiamento verosimilmente razzista della coppia verso taluni gruppi sociali o abbia invece altra ragione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la titubanza espressa dai coniugi nell’adottare minori adolescenti già dediti alla devianza sia unicamente riconducibile alle concrete risorse personali della coppia che, comprensibilmente, potrebbe non avere adeguati modelli di riferimento per far fronte a tali sfide educative.
Accogliendo le argomentazioni dei difensori, la Corte d’Appello ha affermato che non è possibile ritenere che una coppia di coniugi sia idonea all’adozione internazionale di un minore solo se non ha alcun elemento di preclusione. Il ragionamento del Tribunale di primo grado si poneva, infatti, in contrasto con la stessa legge sulle adozioni (l. 184/1983), la quale all’art. 29 bis prevede che nel corso delle indagini di coppia siano approfondite le “eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere”.
In buona sostanza, con la propria decisione la Corte d’Appello ribadisce il principio secondo cui nei procedimenti di adozione al centro di ogni decisione vi sia giustamente il minore che vive in una condizione di abbandono morale e materiale e che ha diritto di avere una famiglia. Le aspirazioni degli adottandi passano sicuramente in secondo piano, ma non sono completamente disattese e gli stessi non potranno essere giudicati inidonei a causa di automatismi decisionali poco attenti al caso concreto e alla storia personale di coppia.
Ora, i coniugi, a seguito del decreto di idoneità della Corte d’Appello, possono affidarsi agli enti autorizzati per la gestione concreta dell’iter adottivo con un Paese straniero.




