Non si tratta “solo” di una doppia vittoria al Tsap, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, già di per sé risultato importantissimo, ma anche della statuizione e della conferma di un principio fondamentale. Ossia, il principio di precauzione, per il quale “si adotta il provvedimento più prudente ai fini della salvaguardia del bene tutelato”, con riferimento, in questo caso, alla protezione di beni ambientali, a fronte di esigenze produttive ed energetiche.
A ottenere l’importante pronuncia, l’avvocato Matteo Ceruti, promotore della rete professionale Lpteam, che ha seguito due ricorsi, poi trattati unitamente dal Tsap, in relazione alla concessione per derivazione a uso idroelettico, di due torrenti che scorrono nel Comune di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, il Liera e il Sarzana. A venire impugnata era stata la concessione rilasciata dalla provincia di Belluno, nell’ottobre del 2016. Il primo ricorso era stato presentato dal Comune di Voltago Agordino, il secondo dalla associazione ambientalista e naturalistica Mountain Wilderness Italia Onlus e dal Comitato bellunese Acqua Bene Comune. Ad assisterli, appunto, l’avvocato Matteo Ceruti.
Due le argomentazioni centrali alla base dei ricorsi. In primo luogo, la particolare tutela ambientale che viene garantita a questi torrenti, in base al Piano di gestione delle acque, con relativi aggiornamenti, che esclude il rilascio di derivazioni a uso idroelettrico “nei corpi idrici sede di siti di riferimento”, così individuati dal Piano stesso, come appunto i torrenti in questione. Inoltre, nei ricorsi si lamentava anche il fatto che in entrambi i casi la concessione fosse stata rilasciata prima della conclusione dell’iter autorizzatorio.
Il Tsap ha superato le eccezioni delle resistenti, relative alla tardività dei ricorsi e alla legittimazione, rigettando pure il ricorso incidentale col quale si domandava l’annullamento del Piano di gestione delle acque, nella parte in cui precludeva la concessione.
Accolte, invece, le argomentazioni dei ricorrenti, sotto entrambi i profili. In particolare, il Tribunale ha anche confermato come, nel frattempo, fosse entrata in vigore la legge regionale che disponeva l’istruttoria relativa alla Via. E, se pure è vero che i procedimenti erano partiti prima che entrasse in vigore la normativa regionale, lo è altrettanto che si sono conclusi dopo. Per questo, la nuova norma avrebbe dovuto trovare spazio nell’istruttoria, proprio alla luce del principio di precauzione, nell’ottica di garantire la massima tutela del bene salvaguardato.
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