L’esperienza pluridecennale dei professionisti di Mgtm Avvocati Associati, facente parte della rete professionale LPT, nella difesa di enti e persone fisiche accusate della violazione della norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha permesso di ottenere importanti risultati a favore di imprenditori e professionisti accusati di gravi reati colposi connessi ad infortuni sul lavoro occorsi in ambito di cantieri temporanei o mobili.

La materia, come noto, è oggetto di un’articolata disciplina ad opera del titolo IV del D.lgs 81/2008 (c.d. Testo unico sicurezza), che enuclea specifici doveri di attivazione e vigilanza in capo ai soggetti a vario titolo gravati dalle posizioni di garanzie previste dagli articoli 88 e ss. del citato decreto.

Proprio in tale ambito normativo si calano due importanti vicende processuali che hanno visto accolte le tesi di Mgtm Avvocati Associati.

IL COMMITTENTE “NON INGERENTE”

Il primo caso riguarda la difesa del legale rappresentante dell’impresa committente, accusato, in cooperazione colposa con altri, del reato di cui all’articolo 590 commi 1, 2, 3 e 5 c.p., in relazione alle lesioni gravissime, consistite nell’amputazione del piede sinistro, subite da un lavoratore autonomo nell’ambito di un cantiere ove era in corso la costruzione di una centrale idroelettrica.

In particolare l’infortunio, provocato dalla ricaduta improvvisa di una paratia, si era verificato mentre la vittima stava posizionando delle grate pesanti in prossimità del punto di appoggio della paratia stessa, la quale, verosimilmente per agevolare la posa dei grigliati, era stata alzata su iniziativa di uno dei dipendenti della ditta incaricata della realizzazione dell’impianto elettrico.

All’imputato, assistito dall’Avv. Claudio Maruzzi, era contestato di aver concorso, quale committente dei lavori, a cagionare le lesioni subite dalla vittima, per non aver coordinato la prevenzione. Inoltre, gli era addebitata la violazione dell’art. 97 comma 3 lett. a) del D.lgs 81/2008 in relazione all’art. 96 comma 1 lett. g) del medesimo decreto perché, in qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria, aveva omesso di predisporre il piano operativo di sicurezza.

Il Tribunale di Ravenna, nel processo di primo grado, ne ha affermato la responsabilità, per entrambi i capi di imputazione, condividendo l’impostazione accusatoria secondo cui, nonostante il ruolo formale di committente, l’imputato si era ingerito nell’organizzazione dei lavori, programmandone le varie fasi di svolgimento, cercando le imprese esecutrici e fornitrici “divenendo così datore di lavoro delle imprese affidatarie”, tanto da essere investito, in via di fatto, dell’obbligo di occuparsi della cooperazione e coordinamento tra le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, obbligo che non aveva assolto al punto che proprio “il mancato coordinamento aveva comportato una sovrapposizione, nello stesso luogo, dell’esecuzione di interventi richiedenti differenti specificità e professionalità e determinato il verificarsi dell’infortunio; inoltre aveva omesso di predisporre il POS”.

Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello l’imputato, sostenendo di non poter essere destinatario dell’onere di prevenzione attribuitogli, considerato che, quale legale rappresentante della società committente, aveva delegato gli obblighi di sicurezza mediante appositi e dettagliati contratti, presenti agli atti.

In particolare, nei motivi di appello, la difesa ha rilevato che:

  • il lavoratore infortunato stava eseguendo un lavoro (la posa dei grigliati) estraneo alla fornitura, installazione e messa in funzione dell’opera commissionata;
  • l’imputato aveva nominato un direttore dei lavori, oltre al Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ed un preposto con mansioni di sovrintendere all’attività lavorativa e poteri di iniziativa e controllo sulla corretta esecuzione delle mansioni;
  • non gli si poteva attribuire il ruolo di legale rappresentante dell’impresa affidataria, stante l’assenza di ingerenze nello svolgimento dei lavori, come era emerso dall’istruttoria dibattimentale, ove i testimoni ne avevano confermato un ruolo meramente organizzativo, e non operativo o di gestione della sicurezza;
  • infatti, la presenza in cantiere dell’imputato era giustificata dal suo interesse, quale investitore, alla tempistica delle lavorazioni ed alla necessità di monitorarne l’andamento per verificare quando l’impianto sarebbe entrato in funzione, il corretto svolgimento delle operazioni ed il pagamento di fornitori ed operai;
  • in ogni caso non era presente in cantiere il giorno del sinistro e dunque era impossibilitato a percepire il rischio connesso all’improvvido sollevamento della paratia.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 6749 del 3 ottobre 2023, proprio sulla scorta delle argomentazioni difensive testè riepilogate, ha riformato la sentenza impugnata assolvendo l’imputato da entrambi i capi di imputazione, perché il fatto non sussiste.

In particolare il Collegio Felsineo, dissentendo dalla ricostruzione del Giudice di Primo Grado, ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale non avesse affatto riscontrato il ruolo “gestorio” contestato all’imputato, il quale, piuttosto, si era limitato a recarsi in cantiere per sincerarsi del progredire dei lavori, non già per dirigerne l’esecuzione.

Con la conseguenza che allo stesso dovevano attribuirsi esclusivamente gli obblighi propri del committente, “dal quale non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte della capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alle specificità degli stessi, ai criteri seguiti per la selezione delle imprese esecutrici, alla agevole ed immediata percepibilità di situazioni di pericolo”.

Ciò premesso, la Corte ha quindi ritenuto assolti, da parte dell’imputato, gli obblighi previsti dal T.U.S a carico del committente (e segnatamente l’elaborazione del DUVRI, la nomina di CSP e CSE, la redazione del PSC), sottolineando come lo stesso si fosse rivolto, per l’esecuzione delle opere, a ditte specializzate ed avesse incaricato un Ingegnere del ruolo di CSP e CSE.

Inoltre il Secondo Giudice ha valorizzato l’assenza di ingerenza, da parte dell’imputato, rispetto alle direttive impartite da altri al lavoratore infortunato.

Ebbene, l’esito positivo della vicenda processuale, pur se giunto a distanza di 8 anni dal fatto, ha confermato l’importanza, per le imprese, di programmare in maniera puntuale ed esaustiva le attività prodromiche all’inizio dei lavori appaltati: dai criteri di scelta delle aziende esecutrici, alla redazione dei contratti di appalto, alla selezione dei consulenti per la redazione dei documenti obbligatori (DUVRI e PSC), al conferimento delle deleghe di funzioni in materia di sicurezza.

In buona sostanza, una puntuale organizzazione aziendale (se del caso anche accompagnata anche dalla redazione di un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001), può essere garanzia – sempre che sia processualmente dimostrabile – di esenzione di responsabilità.

IL RUOLO DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il secondo caso trattato nel presente contributo riguarda la difesa di un Geometra, accusato, quale Coordinatore in fase di progettazione, della violazione dell’art. 91 comma I lett. a) del D.lgs. 81/2008, per non aver valutato in modo esaustivo il rischio di caduta dall’alto, rispetto all’infortunio occorso ad un lavoratore autonomo, precipitato da un terrazzo in occasione di un intervento di ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione.

In particolare – a fronte della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per particolare tenuità del fatto – l’indagato, mosso dall’interesse di evitare eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’iscrizione nel casellario giudiziale della pronuncia ai sensi dell’art. 131 bis c.p., ha proposto opposizione, contestando la sussistenza del fatto-reato attribuitogli.

Così la difesa, rappresentata dall’Avv. Claudio Maruzzi di Mgtm Avvocati Associati, ha evidenziato:

  • che il Geometra, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, aveva correttamente escluso, dai rischi contemplati dal Piano di coordinamento e sicurezza redatto, quello di caduta dall’alto con riferimento alle lavorazioni sui balconi, non essendo, tali interventi, contemplati dal progetto di ristrutturazione edilizia redatto dal Direttore dei lavori.
  • che l’indagato non si trovava neppure nelle condizioni di avvedersi della situazione di pericolo in concreto verificatasi, avendo ricoperto, nel cantiere teatro del sinistro, esclusivamente il ruolo di CSP e non anche quello di Coordinatore della sicurezza in fase di

Il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, con decreto in data 24 novembre 2023, in accoglimento dell’opposizione proposta, ha disposto l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto, rilevando appunto come il Geometra, cui era stato attribuito esclusivamente il ruolo di Coordinatore in fase di progettazione, avesse redatto un PSC conforme al progetto di ristrutturazione, da cui risultava che i balconi non erano interessati da lavori di demolizione.

Il positivo esito processuale ha premiato la scelta difensiva finalizzata ad ottenere un provvedimento di archiviazione totalmente liberatorio per l’assistito, ciò al fine di non pregiudicarne l’attività professionale, soprattutto rispetto alla partecipazione a procedure pubbliche di incarico.

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