Il nuovo commentario al D.lgs. 231/2001, edito da Zanichelli, dal titolo “Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent’anni dalla sua promulgazione” diretto da Marco Levis e Andrea Perini, cita la sentenza n. 362/2018 del Tribunale di Ferrara, a commento dell’art. 22 del medesimo decreto. Una importante sentenza ottenuta dagli avvocati Claudio Maruzzi, promotore della rete professionale Lpteam, e da Giulia Gioachin, componente della rete, entrambi facenti parte dello studio ferrarese Mgtm Avvocati associati.

Il procedimento riguarda il caso di una società, cui era stata contestata la responsabilità amministrativa in relazione alla commissione, da parte degli apicali, dei reati di cui agli artt. 515, 517 bis e 517 quater c.p.. In particolare il Tribunale di Ferrara, nel pervenire alla pronuncia di non doversi procedere ai sensi degli artt. 67 D. Leg.vo 231/2001 e 129 c.p.p., ha ritenuto che il decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo per violazione degli art. 59 e 34 D.Leg.vo 231/2001 non valesse quale atto interruttivo della prescrizione.

Ciò in quanto l’art. 22 D.lgs. 231/2001 prevede, quale atto interruttivo, la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59, precisazione non casuale, che evoca la necessità che detto atto – così fondamentale al punto da determinare la sospensione, addirittura fino al giudicato, della prescrizione, di fatto eliminandola – sia dotato di tutti i requisiti ivi contemplati, affinché si possa parlare di formale contestazione. 

Nel caso in questione invece, il decreto emesso nei confronti dell’Ente indicava come autori del reato presupposto genericamente “il personale della …..” omettendo qualsivoglia riferimento ai loro nominativi ed inserendoli in un contesto di responsabilità dell’ente cumulativamente ai sensi dell’art. 5 lett. a) e b), situazioni invero tra loro incompatibili; mancava dell’indicazione precisa del reato presupposto, degli articoli di legge asseritamente violati, dei riferimenti alle norme del Decreto che individuano l’illecito ascrivibile all’ente, di qualsivoglia riferimento, anche approssimativo, ai quantitativi di prodotto venduto e dell’indicazione delle fonti di prova.

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