Assolti “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Questa l’importante sentenza ottenuta di fronte al  tribunale penale di Modena dall’avvocato Pasquale Longobucco, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam.

A monte di questo importante risultato, la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale il 14 luglio del 2022, che, come ha ricordato l’avvocato Longobucco, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma I, lett. b) del D.lgs. 158/2015 avente ad oggetto la “revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’art. 8 comma 1 della legge 11 marzo 2014, n.23” nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo del reato previsto dall’art. 10 bis D.lvo 74/2000 il quale punisce l’omesso versamento delle ritenute per importi superiori alla soglia di punibilità, fissata in euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta”.

Una pronuncia importante, dal momento che restringe considerevolmente il campo delle fattispecie in base alle quali è possibile contestare penalmente l’omesso versamento delle ritenute.

“La Corte Costituzionale – ha rilevato ancora l’avvocato Longobucco – accogliendo la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale monocratico di Monza, ha stabilito che – ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute – non è più sufficiente la mera allegazione del c.d. modello 770, essendo invece necessaria l’allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate”.

“La Corte Costituzionale – prosegue l’analisi del difensore – con la citata sentenza 175/2022 e, attraverso un articolato excursus normativo e giurisprudenziale in ordine alla fattispecie incriminatrice in oggetto, ha stabilito che, ai fini della integrazione del delitto previsto dall’art. 10 bis D.lvo 74/2000, è necessario che il mancato versamento da parte del sostituto per importi superiori alla soglia di punibilità (euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta), attenga alle ritenute certificate; invece il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione rispetto alle quali tuttavia non vi è la prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce un illecito amministrativo tributario. Pertanto il solo modello 770 non è più sufficiente di per sé ad integrare il reato di omesso versamento delle ritenute ai sensi dell’art. 10 bis Dl.vo 74/2000”.

“La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che la scelta del legislatore delegato di inserire, attraverso il citato D.lgs. 158/2015, all’art.10 bis D.lvo 74/2000, le parole: “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” contrasta con l’art. 25 secondo comma Cost. , in quanto il Governo non avrebbe potuto introdurre una nuova fattispecie penale prima non prevista, violando così il principio di stretta legalità, sancito dalla citata norma costituzionale. Inoltre tale disciplina è stata ritenuta contrastante con i principi ed i criteri direttivi contenuti nella delega al tempo conferita al Governo dalla Legge 23/2014 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”), con la quale era stata consentita al legislatore delegato unicamente la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative, anziché penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità”.

“Infine la disposizione, oggetto del sindacato di legittimità, è stata ritenuta contraria ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto sarebbe punito il contribuente che presenta un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore ad euro 150.000,00, ma non anche colui che, rendendosi inadempiente ad un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione infedele, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità”.

“In conclusione: la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale ha in concreto ridotto il perimetro punitivo del delitto di omesso versamento delle ritenute previsto dall’art. 10 bis D.lvo 74/2000 e, ciò, in un’ottica senz’altro oggi più favorevole al contribuente rispetto al previgente regime introdotto dal D.lgs. 158/2015”.

Una ricostruzione alla quale aderiscono in buona sostanza anche le motivazioni contestuali della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Modena.

A proposito degli elementi di indagine agli atti, infatti, il tribunale rileva come questi mostrino “come l’Agenzia delle Entrate (…) abbia effettuato una verifica tributaria fondata su un controllo automatizzato (…) della dichiarazione su modello 770 relativa all’anno di imposta 2015 (…) da cui emergeva l’omesso versamento di ritenute alla fonte siccome risultati dalla predetta dichiarazione: elemento che, prima della pronuncia di illegittimità sopra richiamata, integrava il versante obbiettivo della fattispecie delittuosa che ci occupa e su cui l’accusa ha elevato l’odierno addebito”.

“Nessuna indicazioneproseguono le motivazioni contestuali – invece, è desumibile in ordine all’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti di imposta ed inerenti a quelle ritenute da cui si assume in ipotesi d’accusa l’omesso versamento, oggi integrante l’elemento oggettivo. La fattispecie oggetto di contestazione, allora, è insuscettibile di integrazione, essendo venuto meno proprio il segmento di natura oggettiva in ragione della censura di incostituzionalità suddetta, dovendo per l’effetto gli imputati essere assolti ai sensi dell’art 530 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

 

Condividi sui social