Non basta un singolo incidente stradale perché vi possa essere automaticamente il dubbio sull’idoneità di una persona alla guida e, di conseguenza, per disporre la revisione della patente, dal punto di vista della idoneita medica e tecnica.

E’ quanto ha stabilito il Tar del Veneto, sezione I, con la sentenza n. 188 del 25 febbraio 2020 (Presidente Filippi, Relatore Mielli) accogliendo il ricorso che era stato presentato da un automobilista che era rimasto coinvolto nel sinistro, assistito dagli avvocati Pierluigi Cesa e Matteo Ceruti, quest’ultimo promotore della rete professionale Lpteam.

Dopo il primo intervento dei carabinieri, che non avevano trovato l’automobilista in questione sul posto, era arrivata la denuncia per omissione di soccorso, con successiva disposizione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada con la motivazione che lo stesso si era allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ad un ferito.Il ricorso al Tar Veneto, però, ha consentito di fare emergere una realtà molto differente.

Infatti, la controparte, sentita dai carabinieri, si sarebbe assunta la responsabilità dell’incidente, spiegando di avere impegnato l’incrocio senza dare la precedenza. Inoltre, lo stesso ha riferito come l’automobilista in questione sia sceso, abbia preso accordi per le assicurazioni, abbia lasciato i propri recapiti, abbia visto che una vicina intervenuta aveva chiamato i soccorsi, si sia a assicurato che non ci fosse nulla di grave e avesse lasciato la scena sull’incidente solo dopo tutti questi adempimenti.

Una ricostruzione compiutamente rappresentata nell’appello depositato.
Sulla base di questa ricostruzione, i giudici amministrativi hanno ritenuto che, se in effetti, in teoria, basta un singolo episodio per fare emergere dubbi sulla idoneità di una persona alla guida, nella descrizione di questo episodio non risultano esserci gli estremi per la revisione della patente posto che – chiarisce il il Tar del Veneto- la motivazione del provvedimento secondo cui il ricorrente “si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ad un ferito” risulta priva di sufficienti riscontri alla luce delle dichiarazioni rese dall’altro conducente e quindi dell’indispensabile indicazione delle ragioni che hanno portato l’amministrazione a ravvisare, nel comportamento tenuto dal ricorrente, un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida. Da qui l’annullamento del provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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