In una vicenda in cui un imputato, legale rappresentante di una società con sede legale in Provincia di Bologna, era chiamato a rispondere, avanti il Tribunale di Bologna, del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per avere richiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) la difesa, affidata all’Avvocato Carmelo Marcello dello studio Mgmt Avvocati Associati, componente della rete professionale Lpteam, ha sostenuto che la competenza per territorio fosse stata erroneamente individuata nel Tribunale di Bologna.

Sul presupposto che l’istanza finalizzata ad ottenere il contributo previsto dal cosiddetto “Decreto Rilancio” era stata presentata sull’apposito canale telematico riferibile all’Agenzia delle Entrate e che il contributo era stato erogato a mezzo bonifico bancario dall’Agenzia delle Entrate direttamente da Roma, la difesa dell’imputato ha sostenuto che il luogo di consumazione del reato contestato andasse individuato in Roma, declinando, conseguentemente, la competenza a giudicare in favore del Tribunale di Roma in luogo di quello di Bologna.

Le argomentazioni difensive, pienamente accolte dal Tribunale di Bologna (Sent. Collegio Sez. II Penale, Presidente Cosentino, in data 24.10.2024), hanno fatto leva sul principio per cui la consumazione del delitto previsto dall’art. 316 ter c.p. avviene nel momento – e nel luogo – nel quale l’ente pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia, indebitamente, fatto richiesta e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario e ciò in considerazione del fatto che la struttura del reato di cui all’art. 316 ter c.p. a differenza, in particolare, di quella della truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., non annovera tra i suoi elementi quello dell’ingiusto profitto in capo al soggetto beneficiato quanto, piuttosto, la “dispersione del denaro pubblico” per effetto delle false dichiarazioni e attestazioni.

L’accoglimento della tesi difensiva ha così consentito all’imputato di non essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge.

 

 

Condividi sui social