“Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata”: è sulla base di questo principio, più volte ribadito dalla Giurisprudenza, che l’avvocato Carmelo Marcello, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam, ha ottenuto, di fronte al Tribunale di Venezia, una pronuncia di non luogo a procedere per tardività della querela, nei confronti del proprio assistito, un odontoiatra citato a giudizio con l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, tra 2018 e 2019, il professionista avrebbe trattato la paziente che si era rivolta a lui con l’installazione di impianti, operazione che non sarebbe stata tuttavia proceduta da una adeguata cura della patologia presente e non sarebbe stata accompagnata dagli adempimenti necessari per garantire la osteointegrazione degli impianti stessi, col risultato della perdita di gran parte di questi e di compromissione della funzione masticatoria della paziente. Questo il quadro tratteggiato dall’accusa.

Nella propria memoria difensiva, l’avvocato Marcello ha puntato sulla tardività della querela, come emerge in atti. In particolare, ha fatto notare come il momento in cui cominciare a calcolare i termini non fosse quello in cui la paziente era stata visitata dal medico legale che la aveva portata a conoscenza del presunto fatto reato, quanto, piuttosto, quello antecedente, in cui un altro medico pure aveva spiegato come “sussistono in capo ai sanitari che hanno avuto in cura la scrivente, profili di imperizia, imprudenza o negligenza, in quanto vi è stato un fallimento completo dell’opera di riabilitazione superiore. Le lesioni, quale diretta conseguenza dei fatti suddetti, non sono a tutt’oggi guarite e consistono, tra le altre, nella compromissione della funzione masticatoria dell’odierna querelante”.

Se, infatti, la prima relazione citata è, presumibilmente, di novembre 2021, la seconda è di marzo 2021. Essendo stata la querela presentata a Novembre 2021, allora, secondo la tesi difensiva erano da considerarsi ampiamente decorsi i termini. Una tesi, evidentemente, condivisa dal giudice, che ha disposto il non luogo a procedere per tardività della querela.

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