Un parere redatto dall’avvocato Mario Martinelli, dello studio Gbmr, di Padova, promotore della rete professionale Lpteam, e dal collega Francesco Pocorobba.
In tema di contratto di agenzia (e non solo) non capita di rado che l’imprenditore preponente offra, quale proposta di lavoro ai giovani ed inesperti agenti di commercio, la possibilità di iniziare un rapporto di lavoro (di regola dipinto come molto remunerativo) a tempo determinato con la prospettiva di convertirlo nel breve periodo in contratto a tempo indeterminato.
A volte però può accadere che il giovane agente si trovi in balia di un preponente che non mantenga le promesse e non rispetti gli obblighi contrattuali e maturi, quindi, il convincimento di interrompere il rapporto di lavoro.
Mentre nel contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato l’agente può recedere in ogni momento e senza fornire alcuna motivazione (al più si discuterà del rispetto o meno del termine di preavviso), nel contratto a tempo determinato l’agente non potrà recedere prima della scadenza del termine pattuito, se non per giusta causa.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia possa trovare applicazione analogica dall’art 2119 c.c., norma disciplinante il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato, che legittima il recesso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Le cause che più frequentemente ci vengono segnalate dai nostri assistiti sono il mancato invio (o solo dopo numerosi solleciti) del tabulato del fatturato con il relativo importo provvigionale, che di norma deve essere liquidato dalla preponente entro il 15 del mese successivo.
Il Contratto Collettivo applicabile al rapporto in essere (AEC Agenzia e rappresentanza commerciale), inoltre, stabilisce che, qualora la Preponente invii direttamente ai clienti le fatture per gli ordini ricevuti, essa debba fornire all’Agente il dettaglio delle fatture inviate ai clienti, e ciò per permettergli di calcolare le provvigioni maturate.
Nella prassi neppure tale prescrizione viene di regola rispettata.
Simili inadempienze, unitamente al prolungato e ingiustificato ritardo nel pagamento delle provvigioni, possono costituire il fondamento del recesso per giusta causa?
Spesso è direttamente il CCNL di categoria a tipizzare alcune condotte che legittimano il recesso per giusta causa, come ad esempio il ritardo di oltre 3 mesi nell’invio delle informazioni o del pagamento all’agente. Tuttavia, pur in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si può condividere l’orientamento maggioritario della Cassazione che ritiene la sussistenza della giusta causa di recesso, tra le altre, nei seguenti casi:
“L’istituto del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. per il contratto di lavoro subordinato trova applicazione anche al contratto di agenzia con la peculiarità che in quest’ultimo il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso dell’agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. In particolare, integra giusta causa di recesso dell’agente il mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, nonostante i solleciti rimasti privi di riscontro, unitamente all’omesso versamento dei contributi previdenziali ENASARCO, sia per le annualità oggetto di contestazione che per quelle precedenti, trattandosi di inadempimenti che ledono il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di agenzia (Cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16773 del 17 giugno 2024).
In definitiva, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, nel contratto di agenzia può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell’agente per fondare la sua giusta causa di recesso. Pertanto, condotte simili a quelle lamentate dai nostri assistiti (ritardato pagamento, mancato invio tabulati fatture dei clienti, mancato invio dettaglio importo provvigionale) potranno trovare adeguata tutela.
Conseguentemente l’agente, recedendo legittimamente per “giusta causa”, potrà intimare alla Preponente:
a. di inviargli conteggio dettagliato delle fatture emesse in seguito agli ordini disposti dai clienti assegnatigli (al fine di consentirgli di calcolare le provvigioni maturate;
b. di voler disporre immediatamente il pagamento di tutte le somme dovute, salva verifica dell’esattezza dei conteggi.