Un importante aspetto del decreto “Cura Italia”, analizzato dallo studio legale Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, del quale fa parte l’avvocato Claudio Maruzzi, promotore della rete professionale Lpteam.
Anche i procedimenti amministrativi sono stati interessati dal decreto “Cura Italia”. In particolare, l’ art. 103 del D.L. 18\2020 ha disposto che anche per i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 (o eventualmente iniziati dopo questa data) i relativi termini sono sospesi; che la sospensione è pari a 52 giorni, cioè il tempo intercorrente dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 e che le P.A. possono attivare una corsia preferenziale per i procedimenti urgenti, anche sulla base di istanze di parte.
Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con direttiva del 23 marzo 2020, chiarisce che la sospensione dei termini procedimentali deve ritenersi applicabile anche alle procedure di appalto e concessione, disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
In queste procedure, infatti, la fase di formazione del vincolo contrattuale è una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento amministrativo, l’aggiudicazione.
Dal momento che, però, la sospensione del termine è stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque porre in essere l’attività prevista entro il termine originario, o addirittura in un termine inferiore.