Per potere contestare penalmente il reato di guida senza patente, alla luce della depenalizzazione intervenuta, è necessaria l’aggravante della “recidiva nel biennio”, tenendo però presente che, affinché questa possa configurarsi, è indispensabile che il procedimento amministrativo relativo alla prima infrazione contestata sia stato concluso con il definitivo accertamento della violazione e, quindi, la sanzione non sia più passibile di annullamento. In caso contrario, non basta la contestazione di due episodi entro il biennio per potere procedere penalmente.
Va in questo senso l’importante sentenza di assoluzione ottenuta dall’avvocato Pasquale Longobucco, dello studio Mgtm avvocati associati, componente della rete professionale Lpteam, lo scorso 4 marzo, dal giudice del Tribunale di Ferrara.
Al centro della vicenda, un cittadino romeno di 53 anni, fermato per un controllo dalla polizia il 15 aprile 2021 e risultato, secondo le contestazioni, alla guida senza la patente, non avendola mai conseguita. Era già accaduto poco più di un anno prima, il 15 febbraio del 2020, a seguito di un altro controllo, sempre nel territorio comunale di Fiscaglia. Da qui la contestazione della fattispecie penale, alla luce della recidiva entro il biennio.
Nel corso del dibattimento, tuttavia, l’avvocato Longobucco ha fatto emergere con chiarezza, in sede di controesame del teste di polizia giudiziaria, come non vi fosse alcun dato certo riguardo la sorte del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alla prima violazione. Così che non era possibile escludere che fosse decaduto o che, comunque, fosse ancora pendente un ricorso per annullamento. In ogni caso, la violazione non poteva dirsi definitivamente accertata. Non solo: dall’esame del casellario non sono emerse precedenti condanne che potessero fondare in altra maniera una recidiva. Alla luce di questo, il giudice ha emesso una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
E’ il giudice stesso a ribadire con chiarezza, in sede di motivazioni, il passaggio cruciale della vicenda: “Decisiva, dunque, per la rilevanza penale del fatto – scrive – è la contestazione della recidiva nel biennio. La definizione di tale concetto si rinviene nell’art. 5 del provvedimento di depenalizzazione secondo cui “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. Pertanto, deve ritenersi che il presupposto applicativo della fattispecie in esame, non oggetto di depenalizzazione, risulta integrato non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”.
Principio ribadito anche da varie pronunce della Cassazione, tra le quali una molto recente, prodotta dalla difesa e fatta propria dal giudice, in sede di motivazione.
“In tali termini – proseguono infatti le motivazioni – si è anche più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell ‘art. 5 d lgs. n. 8 del 2016, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la nera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato” (cfr., Cass. Pen., Sez. 4, sent. n. 6163 dell’08/02/2018: sez. 4, sent. n. 27398/2018; sez. 4, sent. n. 21294 del 19/05/2022; sez. 4, sent. n. 44905 del 12/10/2023)”.