Il cosiddetto “Decreto Salvini” non può essere applicato a fatti – reato precedenti la sua entrata in vigore. E, di conseguenza, in questi casi non è sufficiente provare una pregressa assunzione di stupefacenti per arrivare a una condanna per guida dopo l’assunzione di stupefacenti, in assenza di prova certa circa l’alterazione psico-fisica di chi si è messo alla guida. E’ l’argomentazione sostenuta dagli avvocati Carmelo Marcello e Giulia Gioachin, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componenti della rete professionale Lpteam.
Al centro della vicenda culminata con l’assoluzione del loro assistito, quanto accaduto nel 2023 nel Ferrarese. Qui, infatti, i carabinieri, impegnati in uno dei soliti controlli su strada, avevano fermato un 25enne. Ritenendo avesse le pupille dilatate in maniera anomala, verosimile sintomo dell’assunzione di droghe, avevano proceduto nei suoi confronti, con denuncia e ritiro della patente.
In ospedale, per la fase degli accertamenti successivi, il personale medico non aveva riscontrato alcuna anomalia a livello oculare, ma gli esami ematici avevano individuato la presenza di un metabolita della cocaina: sintomo, certamente, di una precedente assunzione di stupefacenti, anche se non sufficiente a indicarne la prossimità – o, meglio, la immediatezza – rispetto al momento del controllo, né a provare uno stato di alterazione psico – fisica nel corso della guida.
Due requisiti fondamentali, prima che intervenisse la modifica dell’art. 187 Cds ad opera della legge 177/2024, sulla quale, tra l’altro, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da più di un giudice, per potere configurare il reato. Sulla base di questa argomentazione, a fronte di una richiesta di condanna, da parte del pubblico ministero, a sei mesi, i difensori hanno invece chiesto e ottenuto l’assoluzione.
“Prima della modifica introdotta con il nuovo testo dell’art. 187 Cds, su cui tra l’altro tre giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale – spiegano gli avvocati Marcello e Gioachin – non era sufficiente accertare che una persona si fosse messa alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti: la legge richiedeva che fosse dimostrato un effettivo stato di alterazione psico – fisica alla guida, direttamente causato da una immediatamente precedente assunzione. Il semplice riscontro di un metabolita della cocaina – come nel caso in esame – non era quindi sufficiente a provare né l’immediatezza dell’assunzione né lo stato di alterazione al momento della guida”




