“Alla luce delle disposizioni dell’ultimo Dpcm in data 26 aprile 2020 e dei successivi correttivi alla nozione di “congiunti” che consentono spostamenti anche per incontrare persone che non rientrano nella stretta cerchia della famiglia tradizionale, ci sembra di attualità il richiamo ad una recente decisione del Tribunale di Ferrara – Ufficio Gip –  che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha affermato la rilevanza giuridica del rapporto non basato su un legame giuridicamente riconosciuto ai fini della legittimazione a richiedere il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile in un processo penale“.

Lo spiega l’avvocato Carmelo Marcello, del foro di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam. “Nel caso specifico – prosegue Marcello – la dimostrazione dell’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo è stata rilevante ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente per la perdita della vita dell’altro a seguito di un incidente stradale”.

“In sostanza, chi ha spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale, la cui configurabilità può essere ricavata in relazione ad una serie di indizi quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione, è legittimato a costituirsi parte civile per vedersi riconosciuto il danno subito per la perdita della persona alla quale era legata da una stabile relazione affettiva“.

Queste decisioni rappresentano la base giuridica per l’estensione del termine “congiunti” di cui all’ultimo Dpcm.

La vicenda giudiziaria è stata seguita, come detto, dall’Avv. Carmelo Marcello componente della rete professionale Lpt.

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