Lo studio legale Martinelli & Bianchin interviene con un importante parere su una questione che molte aziende, imprese e privati si trovato a dovere spesso fronteggiare.
Pignoramento presso terzi: Cosa può accadere se il terzo non rende la dichiarazione? Prima di rispondere al quesito – ed al fine di rendere più agevole la lettura del presente articolo – è necessario evidenziare che l’atto di pignoramento presso terzi può avere ad oggetto:
- crediti che il debitore vanta verso terzi (cioè: i debitori del debitore);
- beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Questo atto, pertanto, va notificato:
- al debitore (citandolo a comparire dinanzi al giudice competente);
- al terzo (cioè: il debitore del debitore oppure colui che ha il possesso di beni del debitore) invitandolo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione ex art. 547 c.p.c..
Ma in che cosa consiste per il terzo (debitore del debitore o possessore di beni del debitore) “rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.”? Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata (oppure direttamente in udienza), il terzo deve: specificare di quali cose o di quali somme è debitore (nei confronti del debitore esecutato) o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (inoltre, il terzo deve specificare sequestri eseguiti presso di lui e/o cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato).
Questa dichiarazione svolge, pertanto, la funzione di accertare l’esistenza del credito (precisandone l’entità) o l’appartenenza del bene pignorato al patrimonio del debitore escusso (determinandolo specificamente) rilevando come elemento perfezionativo del pignoramento presso terzi, rendendolo efficace.
E cosa accade se il terzo decide di non rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.? Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 548 c.p.c. il quale prescrive che quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva.
L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza (ovvero comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione) il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato (ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata su provvedimento di assegnazione) solo se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito (è, dunque, idonea a precisare il titolo giuridico) o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Nel caso in cui, invece, l’allegazione del creditore non consenta l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, quest’ultimo può considerarsi definitivamente libero da ulteriori incombenti? La risposta al quesito, viste le modifiche normative intervenute nel 2015[1], è: no. Infatti, anche nel caso in cui il terzo non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (e non sia possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo), il creditore procedente potrà rivolgersi al giudice (c.d. “dell’esecuzione”) presso il quale pende il procedimento esecutivo affinché – compiuti i dovuti accertamenti nel contradditorio tra le parti (creditore e debitore) e con il terzo – provveda con ordinanza (eventualmente impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi).
In tal caso, solo su istanza di parte (e sempre che non sia generica), inizierà una parentesi endoprocedimentale in cui il terzo non verrà più considerato “ausiliario del giudice”, ma – ed è pacifico in giurisprudenza (V. Cass. 26329/2019) – assumerà la veste di “parte”, subendo un procedimento volto all’accertamento del credito o dei beni del debitore in proprio possesso.
In conclusione: nel caso in cui l’atto di pignoramento presso terzi sia generico (c.d. esplorativo), potrebbe essere conveniente per il terzo non rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., in quanto – attesa la genericità del pignoramento – il Giudice potrebbe non riuscire ad accertare il credito o non poter disporre l’assegnazione del bene e, di conseguenza, dichiarare estinto il procedimento.
La
decisione, in merito ad una eventuale costituzione in giudizio, da parte del
terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione, potrà essere presa solo dopo
aver ricevuto, tramite notifica, la convocazione in giudizio, allorché potrà
verificare se la (seconda) domanda (integrativa) del creditore procedente sia ancora
generica o divenuta specifica.
[1] Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132