Non è stata solo una doppia vittoria conseguita al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che con la sentenza n. 34/20 depositata il 4 marzo 2020 ha accolto il ricorso contro la realizzazione di due centrali elettriche lungo due torrenti del Bellunese (LEGGI ARTICOLO).
Il procedimento che si è concluso con l’accoglimento delle tesi dell’avvocato Matteo Ceruti di Rovigo, promotore della rete professionale Lpteam, ha anche portato il Tribunale a soffermarsi su una questione processuale di assoluta novità: quella del termine di impugnazione di atti amministrativi che siano pubblicati su albi pretori online, dove, spesso, la pubblicazione prosegue ben al di là dei canonici 15 giorni che contraddistinguono invece il “tradizionale” albo cartaceo. Uno di quei casi, insomma, in cui il progresso informatico rischia di distanziare la giurisprudenza, creando situazioni non adeguatamente normate.
Non a caso, l’eccezione sollevata dalle resistenti, nel procedimento al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, verteva proprio sulla presunta tardività del ricorso, “Atteso che il termine per l’impugnazione decorrerebbe dal giorno stesso della pubblicazione all’albo pretorio on line della Provincia, non essendo previsto un termine di legge di pubblicazione di una determinazione dirigenziale che ha natura atto monocratico”.
Tesi che è stata chiaramente confutata dalla memoria difensiva dei ricorrenti nella quale si evidenziava l’infondatezza di questa eccezione in quanto: “A) dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 del c.p.a. (applicabile anche al giudizio di annullamento dinanzi al T.S.A.P.) il ricorso per l’annullamento di atti amministrativi dev’essere notificato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge; B) l’art. 124 TUEELL prescrive l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio, prima cartaceo, oggi telematico (istituito dall’art. 32, l. 69/2009), di tutte le deliberazioni comunali e provinciali, tra cui anche le determinazioni dirigenziali (…) C) sul sito web istituzionale della Provincia di Belluno si legge che all’Albo pretorio on line vengono pubblicate (con apposizione del relativo “referto di pubblicazione”) diverse categorie di atti, tra cui le “determinazioni”, e che questa pubblicazione costituisce condizione perché tali atti possano “acquistare efficacia e quindi produrre gli effetti previsti”(doc. 1, III elenco); D) nel caso di specie la pubblicazione dell’impugnata determinazione provinciale è avvenuta all’albo pretorio on line della Provincia di Belluno dal 25/11/2016 al 24/01/2017, come risulta dal referto di pubblicazione in calce all’atto depositato (all. 1 al doc. 1, elenco atti impugnati). Da quanto esposto consegue che il termine di 60 giorni per l’impugnazione decorreva da quest’ultimo giorno di perfezionamento della pubblicazione, ancorché superiore al termine minimo di 15 giorni previsto dal richiamato TUEELL“. “D’altronde – proseguiva la memoria – le Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno previsto che, fermo il termine ordinario di 15 giorni, per i propri documenti le amministrazioni pubbliche possono stabilire ‘periodi più lunghi fino a sessanta giorni‘ (vds. § 7, pag. 7), come è appunto avvenuto nel caso di specie. Di qui la perfetta tempestività del ricorso in esame”.
Il Tribunale dunque ha dunque accolto la tesi sostenuta dai ricorrenti per cui, laddove l’albo pretorio online conservi la pubblicazione per un termine anche ben più ampio rispetto ai 15 giorni, la decorrenza dei 60 giorni, intesi come termine di impugnazione, scatta dall’ultimo giorno di pubblicazione.
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