Un importante parere, redatto da Mario Martinelli e Francesco Pocorobba, dello studio legale Martinelli & Bianchin, su una tematica quantomai attuale e dibattuta.

Spesso si ritiene che le prove costituite da messaggi WhatsApp, mail, registrazioni audio-video siano prive di valore: niente di più sbagliato! Aldilà della pertinenza del contenuto, che andrà valutata da un professionista, tali documenti hanno valore di prova legale! E poco importa che WhatsApp crittografi le conversazioni rendendole inaccessibili ai terzi: per produrre un messaggio in giudizio basta uno screenshot.

L’art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche e le registrazioni fonografiche […] formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

In considerazione dell’impatto sempre più significativo della tecnologia nella vita quotidiana, l’ordinamento non poteva esimersi dall’estendere il valore probatorio ai documenti digitalmente prodotti. Inoltre, conscio dell’inevitabile evoluzione tecnologica – spesso di gran lunga più rapida della normativa – il legislatore si è premurato di includere genericamente anche “ogni altra rappresentazione meccanica”, con il probabile intento di comprendere nella disposizione normativa anche le tecnologie ancora sconosciute.

Avvertendo la crescente necessità di affiancare il dettato normativo ai bisogni dei cittadini, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19155/2019, ha ricondotto le comunicazioni via Sms e mail al disposto di cui all’art. 2712 c.c., fornendo alle stesse efficacia di prova legale, con la conseguente preclusione, in capo al giudice, di qualsiasi apprezzamento in ordine alla conformità del loro contenuto.

Ulteriore elemento innovativo introdotto dalla sentenza è ravvisabile nell’inversione dell’onere della prova, ove la dimostrazione della veridicità del contenuto del documento non spetta più alla parte che lo produce, ma incombe sull’altra, che deve provarne la difformità in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”, non essendo sufficienti delle contestazioni generiche a riguardo[1].

Tale pronuncia ha implicato inoltre rilevanti conseguenze pratiche: prima di allora, infatti, la parte che avesse voluto produrre in giudizio uno stralcio di conversazione via sms o mail avrebbe dovuto mettere a disposizione del giudice anche il supporto materiale su cui era contenuto il messaggio, affinché un perito verificasse la corrispondenza fra quanto rappresentato dal documento e quando effettivamente conservato nel dispositivo.

Oggi tale procedura non è più necessaria, ed è sufficiente che la parte depositi telematicamente come allegato lo screenshot contenente la conversazione. Per ciò che attiene al contenuto delle registrazioni, non essendo possibile depositare in via telematica il file in formato originale (in quanto non rientrante fra quelli ammessi dal Pct), è necessario procedere con il deposito in Cancelleria di un CD contenente il file da produrre, oppure rivolgersi ad un Pubblico Ufficiale (spesso un notaio) affinché trascriva ed autentichi il contenuto, che sarà poi introdotto in giudizio sotto forma di documento cartaceo.

Pertanto, ad oggi, la nota audio del lavoratore che registra le vessazioni subìte dal datore di lavoro, o il messaggio WhatsApp con cui il debitore promette di saldare il proprio debito, possono essere prodotti in giudizio senza particolari disagi, e possono essere determinanti per fornire al Giudice il convincimento della bontà della pretesa avanzata.

… E il diritto alla privacy?

Come spesso accade in caso di conflitto fra diritti, è necessario operare un bilanciamento fra gli stessi: la giurisprudenza di Cassazione, in merito, è da tempo incline ad ammettere una compressione del diritto alla riservatezza in favore del diritto alla difesa[2], con l’unica condizione che i dati (nel caso di specie le conversazioni) vengano trattati “esclusivamente per le finalità e per il periodo strettamente necessario al perseguimento del diritto alla difesa”[3].

Inoltre, non è necessario che i documenti siano attuali, intendendo con tale termine la posteriorità della loro formazione all’instaurazione del giudizio: dacché il diritto alla difesa è ampio e non riducibile alla mera sede processuale, esso va esteso anche “alle attività atte ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata”[4].

Pertanto, la parte che intenda far valere un suo diritto in sede giudiziale, può addurre a fondamento della propria tesi non solo le prove già in suo possesso, ma può adoperarsi per precostituirsi un elemento di prova in vista di un eventuale contenzioso, sempre tenendo a mente le necessarie prescrizioni circa le cautele nella conservazione di dati personali.

È necessario ribadire, infatti, come la tutela del diritto alla difesa non sia illimitato, ma venga inevitabilmente posto in costante bilanciamento con altri diritti. Il confine tra l’utilizzo lecito e illecito di un dato personale è labile, per cui, ad esempio, non è mai consentito pubblicare sui social network stralci di conversazioni adducendo il diritto alla difesa, o nascondere un registratore in una stanza per registrare una conversazione a cui non si partecipa.

E’ consigliabile pertanto valutare di volta in volta la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto necessari a consentire un lecito utilizzo dei dati personali altrui.



[1] Cfr. Cass. n. 9526/2010; Cass. n. 1250/2018.
[2] Cfr. Cass., Sez. U., n. 3034/2011.
[3] Cfr. Cass. Sez. U., n. 3033/2011; Cass. n. 18443/2013.
[4] Cfr. Cass. n. 27424/2014.

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