Alla luce del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pare opportuno segnalare alcune circostante, relativamente alle conseguenze delle violazioni delle restrizioni alla libertà di spostamento personale.

In primo luogo, il mancato rispetto delle misure di contenimento non è più riconducibile alla fattispecie penale di cui all’art. 650 c.p., ma costituisce violazione amministrativa, punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000; in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.

Di fondamentale importanza è l’applicazione retroattiva della nuova disposizione: la sanzione penale, prevista per le violazioni commesse prima del 25 marzo, è sostituita con questa nuova sanzione amministrativa, ridotta ad € 200.

Le persone, risultate positive e in quarantena, che si allontanano dalla propria abitazione, risponderanno del reato di cui all’art. 260 T.U. leggi sanitarie che, adesso, prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da € 500 ad € 5.000.

Con questo nuovo Decreto il legislatore ha voluto dare una qualificazione giuridica diversa alla violazione dei provvedimenti e ha chiarito la non sussumibilità di tali condotte sotto l’art. 650 c.p., prevedendo una nuova disposizione amministrativa.

Si evidenzia che, per i fatti commessi prima del 25 marzo 2020, di fatto, le violazioni accertate fino ad oggi perdono il loro disvalore penale.

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