Significativa decisione del Tar Lazio-Roma sull’accesso alle informazioni ambientali: va riconosciuto il diritto di un’associazione italiana ad ottenere copia dei documenti sulla “due diligence” ambientale condotta da un’agenzia di assicurazione del credito all’esportazione su due grandi progetti di estrazione del gas in Mozambico, con un potenziale significativo impatto climatico, perché la mera esistenza di “accordi di riservatezza” con soggetti terzi non può essere opposta quale limite all’esercizio dell’accesso all’informazione ambientale

“Nello specifico settore della tutela dell’ambiente, l’accesso all’informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza necessità che questi, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, dimostri un suo particolare e qualificato interesse all’ostensione, con la conseguenza che per costituire in capo all’amministrazione un relativo obbligo di comunicazione non si deve essere necessariamente titolari di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, essendo, bensì, sufficiente la sola indicazione delle informazioni richieste”.

E’ questo il principio di fondamentale importanza, affermato nella recente sentenza del Tar Lazio – Roma, sezione II, 17 maggio 2022, n. 6272 in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Matteo Ceruti, promotore della rete professionale Ltpeam, e Marco Casellato, componente della rete professionale, che assistono l’associazione italiana Recommon Aps che opera nei settori ambientale, dei diritti umani e del contrasto della corruzione.

“Ciò posto – proseguono i giudici amministrativi – deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata in atti dalle resistenti, prevedendo la speciale disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, innanzi tutto per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati ad insorgere avverso il diniego espresso o tacito di accesso a chiunque ne faccia richiesta, espressamente escludendosi la necessità di dimostrare la sussistenza di un relativo interesse giuridicamente rilevante”.

Al centro della vicenda, la richiesta che era stata avanzata da Recommon ad una società italiana che operante nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione, per fornire garanzie economiche alle società italiane coinvolte in importanti progetti all’estero.

Recommon, in particolare, alla luce del decreto legislativo n. 195/2005 (sull’accesso alle informazioni ambientali), chiedeva copia di precisi documenti relativi alla “due diligence” condotta dalla predetta società in materia di tutela ambientale e diritti umani condotta prima di assicurare due grandi progetti di estrazione, liquefazione e commercializzazione di gas in Mozambico, con un potenziale significativo impatto climatico.

L’istanza di accesso agli atti, presentata il 20 ottobre del 2021, aveva visto decorrere il termine di trenta giorni senza riscontro della società, così da formarsi un silenzio diniego. A quel punto, Recommon si era rivolta, il 19 dicembre del 2021, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quest’ultima, con la decisione del 24 gennaio del 2022, pur qualificando la documentazione richiesta, come in effetti, “informazione ambientale” ai sensi del decreto legislativo n. 195/2005, respingeva parzialmente il ricorso con riferimento ai rapporti posti a base della “due diligence” con la motivazione che “Prevale il contrapposto diritto alla riservatezza”, scrive la commissione, trattandosi di “documentazione oggetto di accordi di riservatezza stipulati con parti terze” e quindi “coperta da appositi accordi di riservatezza definiti in fase di ingaggio con ciascun consulente tecnico”. Da qui la decisione di rivolgersi al Tar Lazio – Roma, impugnando tanto il silenzio diniego della società di assicurazione del credito quanto la decisione negativa della Commissione.

Tesi, quelle della Commissione, rigettate però dai giudici del Tar Roma che, sanciti i principi centrali citati in apertura, proseguono rilevando che “Né ritiene il Collegio che la mera esistenza di ‘accordi di riservatezza’ definiti in fase di ingaggio con ciascun consulente tecnico, come invocata da S. – diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione – possa essere opposta quale limite all’esercizio dell’accesso ambientale, trattandosi di pattuizioni aventi efficacia nei rapporti tra le parti, di per sé non idonee ad integrare alcuna delle cennate ipotesi di cui al citato art. 5 [del d.lgs. n. 195/2005, n.d.r.], che in materia di accesso all’informazione ambientale legittimano un diniego da parte dell’amministrazione intimata”.

Di qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine alla società di consegnare all’associazione copia dei documenti richiesti. “Alla luce delle suesposte considerazioni – chiudono infatti i giudici amministrativi – il ricorso deve, pertanto, essere accolto con consequenziale ordine all’amministrazione resistente di consentire l’accesso agli atti richiesti, previo (eventuale) oscuramento delle parti e contenuti la cui divulgazione sia idonea a comportare un concreto pregiudizio per gli interessi di riservatezza dei dati personali o riguardanti le persone fisiche coinvolte, che espressamente non abbiano acconsentito alla loro divulgazione, ritenendo il Collegio che la possibilità di accesso previo (eventuale) oscuramento possa soddisfare pienamente le esigenze di trasparenza perseguite dal legislatore, seppur nel bilanciamento con le altre posizioni soggettive tutelate, attraverso una proporzionata ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco”.

La vicenda giudiziaria al momento non è ancora definita perché da ultimo l’Avvocatura Generale dello Stato, che difende la società di assicurazione del credito all’estero, ha proposto appello al Consiglio di Stato. Rimane tuttavia l’importante decisione giudiziaria di primo grado del Tar Lazio. In primo luogo in termini di ampio riconoscimento della legittimazione ad accedere alle informazioni ambientali, anche di carattere economico-finanziario, senza alcun limite di carattere territoriale e dunque anche per progetti realizzati all’estero, quando si sia in presenza di un potenziale impatto climatico. In secondo luogo in relazione alla riconosciuta prevalenza del diritto all’accesso alle informazioni ambientali su eventuali accordi di riservatezza.

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