Un importante parere, dello studio Mgtm di Ferrara, che entra nella rete professionale Lpteam, sugli obblighi e responsabilità, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che l’emergenza sanitaria coronavirus pote in campo al datore di lavoro.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle misure governative adottate, diversi scenari si riflettono sulle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende.

A questo proposito, si evidenzia che l’infezione da Covid-19, ai sensi dell’art. 42 d.l. c.d. Cura Italia costituisce, a tutti gli effetti, “infortunio sul lavoro” ai sensi del d.lgs. 81/08. Il rischio di contagio è quindi un nuovo fenomeno che comporta la valutazione di un nuovo “rischio biologico”.

Alla luce della specificità della situazione, in combinato disposto con l’art. 30 del D.Lgs. 81/08, le aziende hanno l’onere di: adottare idonei provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, in relazione a tale nuovo rischio; effettuare verifiche periodiche sulle modalità lavorative in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio; adottare adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. 81/08; – fornire informazione e formazione ai lavoratori – art. 36 D.Lgs. 81/08.

Si configurerebbe responsabilità dell’Ente nel caso in cui il mancato rispetto di una delle disposizioni citate abbia procurato un interesse o un vantaggio, anche in termini di minor costo.

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