L’omessa affissione del codice disciplinare sulla bacheca aziendale (o altro luogo accessibile a tutti) determina sempre la nullità del sanzione disciplinare comminata al lavoratore?

L’art. 7, comma I, dello Statuto dei lavoratori impone al datore di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti (es. la bacheca aziendale) le norme disciplinari relative alle sanzioni, infrazioni e le procedure di contestazione delle stesse.

Ma se il datore di lavoro ha omesso di affiggere il Codice Disciplinare (o il CCNL di riferimento) sulla bacheca aziendale o altro luogo accessibile a tutti, il lavoratore, nel caso in cui gli venga comminata una sanzione disciplinare – ad esempio la più grave: il licenziamento – può sempre impugnare fondatamente tale sanzione semplicemente invocando l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori?

Di tale vexata quaestio, in un contenzioso pendente avanti il Tribunale di Milano, l’Avv. Mario Martinelli, l’Avv. Silvia Bertolo e l’Avv. Mattia Gianolli – dello Studio Martinelli & Bianchin, componenti della rete professionale Lpteam – sono tornati ad occuparsi, analizzando la norma e quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza.

Innanzitutto, è necessario evidenziare che la ratio di tale norma va ravvisata nel “rendere conosciuto, o conoscibile, un certo fatto giuridico in una determinata collettività organizzata” e, quindi, solo a fronte di una previa conoscenza o valida conoscibilità della normativa disciplinare da parte del lavoratore, il datore di lavoro potrà comminare, qualora sussistano i requisiti sostanziali, la sanzione disciplinare.

Pertanto, il lavoratore potrà legittimamente impugnare la sanzione comminatagli solo nel caso in cui non abbia potuto conoscere la norma disciplinare che vieta un comportamento ben determinato previsto dal CCNL, ma non, quindi, nel caso in cui lo stesso abbia violato norme di legge e/o i doveri fondamentali del lavoratore (come ad esempio i doveri di lealtà o fedeltà), che ben dovrebbe conoscere senza che vengano pubblicizzati su una bacheca.

Di tale avviso – e a parere di chi scrive, giustamente – è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con la sentenza n. 6893 del 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione”. Nella specie, la Suprema Corte aveva confermato una sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di violazione dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà del lavoratore.

In buona sostanza, non si tratta di un automatismo, ma la rilevanza dell’omissione del datore andrà valutata caso per caso.

Pertanto, per rispondere al quesito posto, se, al fine di evitare contestazioni è sempre preferibile (e assolutamente raccomandabile!) portare a conoscenza del prestatore di lavoro le norme del codice disciplinare, tuttavia, in taluni casi particolarmente gravi, anche l’omessa affissione non sempre costituisce motivo di nullità della sanzione comminata dal datore.

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