Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 ha reso operativa la riforma del “terzo settore”. Per “Terzo Settore” si intende il comparto (forse sarebbe il caso di dire si intendeva, più propriamente) degli enti che non hanno scopo di lucro e che si preoccupano dei settori di aggregazione sociale o che operano per integrare e sostenere le fasce socialmente deboli.

L’articolo 81, del Dlgs 117 ha istituito il “social bonus”, ovvero un credito d’imposta (termine che indica un beneficio spettante in relazione al presupposto che esista una imposta oggetto di potenziale riduzione, e, in definitiva, collegato alla sussistenza di un reddito imponibile) spettante a tutte le categorie (persone fisiche, enti o società) così come puntualmente individuate dal decreto legislativo.

Le condizioni sono tassative, così come indicate dall’articolo 81, comma 1 che testualmente recita: “E’ istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti e società in favore degli enti del terzo settore”.

La prima notazione a margine è che il soggetto che eroga le somme non ha (apparentemente) obblighi formali di corresponsione delle stesse (assegni, carte di credito o bonifici).

Si tratta, a mio parere, di una “svista” considerate le finalità e la natura del provvedimento, come di seguito sarà possibile dire più dettagliatamente.

L’articolo 81 infatti individua nel dettaglio “chi” nel terzo settore possa essere destinatario del provvedimento e precisamente quegli enti che “…hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 5 con modalità non commerciali”.

Se la condizione generale necessaria è che si tratti di immobili destinati ad attività non commerciali appartenenti ad enti che svolgono l’attività nel settore del volontariato, della promozione sociale o del mutuo soccorso (art.5 dlgs 117) la tipologia di assegnazione all’ente riguarda sia gli immobili pubblici inutilizzati che i beni (mobili o immobili) confiscati alla criminalità organizzata.

La destinazione ad attività non commerciali pone un problema che ci si augura possa essere risolto il più presto possibile per i terreni confiscati alla mafia ed utilizzati per produrre beni che, in alcuni casi, rappresentano astrattamente attività commerciali.

La condizione ulteriore perché si perfezionino i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 81 è che l’Ente abbia presentato un progetto per sostenere il recupero, e, a questo proposito sono attese indicazioni in merito.

La misura del credito d’imposta è pari (al massimo) nella misura del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa il limite è pari al 5 per mille dei ricavi.

Il credito d’imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L’annotazione importante è che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione (orizzontale, ovvero con altre imposte). E’ da ritenere che per le persone fisiche l’utilizzo possa essere individuato per compensare tutte le imposte, tasse e contributi (quindi IMU, TASI e TARI, ad esempio) mentre per le imprese la compensazione avverrà (ad esempio per IRES, IVA eccetera).

Se è espressamente indicato che i limiti vigenti per compensazione (tassativamente quelli indicati provenienti dal quadro RU, e nel modello F24 rispettivamente pari a 250 mila o 700 mila euro) non valgono (possono quindi essere superati) non è espressamente indicata la sorte dell’eventuale “terzo” eccedente l’imposta complessivamente dovuta.

Non è chiaro cioè se l’eccedenza possa essere riportata in avanti (e per quanto) o se, invece, debba essere considerata “persa”.

Si attendono evidentemente chiarimenti in tal senso.

Occorre considerare che le agevolazioni di cui all’articolo 81 (social bonus) non sono cumulabili con le altre agevolazioni (riepilogate ora nell’articolo 83 del Dlgs 117) e che sostanzialmente sono riconducibili all’art.15 del dpr 917 per le persone fisiche ed all’articolo 100 per i soggetti IRES (oltre naturalmente ad altre disposizioni “speciali” relative agli enti del terzo settore).

Il comma 5 dell’articolo 81 indica espressamente che i “ …soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali  l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per ‘esercizio delle attività di cui all’articolo 5 (attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso ndr)”.

L’applicazione del “social bonus” è effettiva dal 2018 e lo sarà fino al periodo di entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del codice del terzo settore (articoli da 79 a 89, relativi alla disciplina fiscale), ovvero fino al periodo di imposta successivo alla autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello d operatività del RUNTS (registro unico nazionale degli enti del terzo settore) per Onlus (ex art.10 dlgs 460/97) iscritte nei pubblici registri, organizzazioni di volontariato (di cui ai registri della legge 266/91) e delle associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000).

Se il cantiere così possa essere definito “aperto” l’attenzione da parte degli addetti ai lavori dovrà essere posta anche al comma 7 dell’articolo 81 laddove è indicato (ed a oggi non se ne ha notizia) che “con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’interno, il ministro dell’economia e delle finanze e il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n.400, sono individuate le modalità attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili”.

Massima attenzione quindi, per la concreta attuazione del provvedimento, alla emanazione dei provvedimenti in predicato.

Si segnala, per eventuali approfondimenti in materia di terzo settore (al social bonus sono dedicate le pagg.15 e 16) il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti de 28 dicembre 2017.

Da ultimo, ed in chiusura la segnalazione che il comma 6 dell’articolo 81 avrà sicuramente bisogno di manutenzione (è indicato che sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al dlgs 30 giugno 2003, n.196) considerata l’imminente riforma (di recepimento della direttiva comunitaria) in materia di privacy.

Ferrara, 24.03.2018                                                                                         Ivano Vecchi

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