Nel marzo 2017 la società Alfa (con sede legale a Milano) trasmetteva via mail una proposta contrattuale avente ad oggetto la coproduzione televisiva di uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale alla società Beta (con sede legale a Milano e quella operativa a Padova), che accettava sempre mediante mail.
A seguito dell’accettazione però la società Alfa contestava la validità del contratto e si rifiutava di darne esecuzione.
L’instaurazione di una causa per l’accertamento della validità di tale accordo e per la richiesta di risarcimento dei danni subiti da Beta a causa dei comportamenti tenuti da Alfa, richiede preliminarmente l’individuazione del Foro eventualmente competente a decidere la causa.
Per le controversie civilistiche, infatti, i criteri di competenza territoriale degli organi giudicanti vengono espressamente stabiliti dal Codice di Procedura Civile attraverso l’individuazione di diversi “criteri di collegamento” ai quali parte attrice (colei che instaura la controversia), deve obbligatoriamente attenersi, pena l’eccezione di incompetenza territoriale e conseguente cancellazione della causa dal ruolo e rimessione al Giudice competente. Considerata l’assenza di ogni valutazione nel merito della causa, tale ordinanza di rimessione non provvede, di regola, sulle spese di lite. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (da ultima Corte Cass. n. 25180/2013) ritiene che l’adesione all’eccezione di incompetenza della controparte escluda ogni potere del giudice (non competente) di pronunciarsi sulle spese, dovendo provvedere invece il giudice al quale la causa è rimessa. Tuttavia i giudici di merito potrebbero discostarsi dal suddetto orientamento di legittimità.
L’analisi dei diversi fori eventualmente competenti a conoscere dalla controversia, deriva dall’opportunità (in termini di costi, tempistiche e conoscenza della prassi dell’organo giudicante) di poter o meno instaurare la relativa causa avanti ad Autorità Giudiziarie del proprio territorio.
Nell’ipotesi in esame, si dovranno prendere in considerazione quindi i criteri di collegamento riferibili al contratto di marzo 2017.
Ai sensi dell’art. 18 c.p.c., il foro generale delle persone giuridiche viene individuato in base al luogo in cui queste hanno sede (da intendersi sia come sede legale che come sede effettiva) od anche dove la persona giuridica abbia un proprio stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Nel caso di specie, pertanto, il Foro “generalmente” competente dovrebbe essere individuato nel Tribunale Milano.
Si è ritenuto però di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilità di instaurare la causa avvalendosi di altri fori “alternativi” previsti dalla legge e, per le ragioni di cui sopra, possibilmente del foro di Padova.
L’art. 20 c.p.c. prevede infatti il cd. “Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione” (es. diritti/doveri nascenti da contratto) permettendo l’instaurazione della controversia altresì avanti ai giudici del luogo in cui l’obbligazione (contratto) dedotta in giudizio “…è sorta o deve eseguirsi”.
Considerata la particolare natura dell’obbligazione dedotta nel contratto in esame (coproduzione di svariati eventi televisivi), suscettibile per sua natura di essere eseguita in diversi luoghi, va esclusa, data la potenziale competenza di un numero indefinito di giudici, l’applicabilità del foro alternativo del luogo di esecuzione del contratto. Ciò detto, va pertanto considerato il criterio alternativo di competenza del luogo in cui l’obbligazione “è sorta”. Tale criterio ha importante rilievo nella valutazione concreta avente ad oggetto, infatti, un contratto “a distanza” perfezionato tramite scambio di proposta e accettazione.
In base ai principi generali del nostro ordinamento, l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti contraenti segna il momento in cui il contratto è concluso. L’art. 1326 c.c. specifica che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parta contrattuale. Tale disposizione va letta unitamente a quanto disposto dall’art. 1355 c.c., il quale prevede una presunzione di conoscenza di proposta ed accettazione quando esse “giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia”. La giurisprudenza ha da sempre fornito una interpretazione “estensiva” della nozione di indirizzo, affermando che, come tale, deve essere considerato il “luogo più idoneo per la ricezione” e ritenendo che l’arrivo di una dichiarazione negoziale possa essere provato con qualsiasi mezzo attendibile e concludente, compresa quindi la posta elettronica (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099; Cass. 11 aprile 1990, n. 3061). Ne consegue che, applicando tali disposizioni ai contratti conclusi tramite e-mail, deve ritenersi conosciuta, o comunque conoscibile, l’accettazione inviata all’indirizzo elettronico o del sito internet del destinatario (Cass. 14 gennaio 2005, n. 689 ed altre). In questi casi, il contratto sarà concluso nel momento in cui l’impulso elettronico dell’accettante verrà registrato dal server del provider del proponente.
Di maggior rilievo per la questione in esame è però il luogo di conclusione del contratto “tra assenti”. Nell’ipotesi di utilizzo di mezzi di comunicazione indiretta, i quali non pongono gli interlocutori in comunicazione dialogica, come nel caso della contrattazione a mezzo telefax, la giurisprudenza ha affermato che il luogo di conclusione del contratto sia quello in cui si trova l’apparecchio telefax che riceve l’accettazione. Tale giurisprudenza viene di fatto applicata analogicamente anche ai contratti telematici conclusi tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica, dato che l’indirizzo e-mail è considerato indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c., cui far pervenire comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto. A ciò si aggiunga che l’apparente indeterminatezza del domicilio virtuale può essere superata, per relationem, dalla determinatezza spazio-temporale del server del soggetto che consente l’accesso alla rete: il contratto virtuale si conclude, quindi, all’indirizzo virtuale del proponente ove perviene l’accettazione telematica. In base al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede, si presuppone infatti che chi intende disciplinare la propria attività contrattuale mediante strumenti elettronici sia d’accordo nell’accettarne i relativi effetti e, quindi, anche la conclusione del contratto nel momento in cui viene registrata la dichiarazione negoziale nel suo domicilio informatico, sia esso sul proprio terminale in caso di connessione diretta o sul server del provider in caso di connessione ad internet.
In dottrina si sono sviluppati due differenti orientamenti in merito alla determinazione del luogo in cui si è concluso il contratto. In base al primo, il luogo di conclusione di un accordo digitale va individuato in quello ove il soggetto si trova al momento in cui scarica il messaggio di posta elettronica. Per contro, in base all’orientamento attualmente dominante, al fine di garantire l’individuazione di un luogo più preciso e determinabile nel quale è avvenuto l’incontro di volontà delle parti, tale luogo va identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ossia dove è avvenuta la registrazione (c.d. uploading) del messaggio sul server nel cui spazio di memoria è strutturato l’indirizzo virtuale sito Web o di posta elettronica.
Pertanto, l’accordo in oggetto può ritenersi perfezionato nel momento in cui l’accettazione di Beta (e-mail del 18.03.2017 ore 20.24) è pervenuta all’indirizzo del provider del preponente Alfa.
Ciò detto, considerato quanto sopra esposto, il luogo in cui il contratto in esame può ritenersi concluso dovrà essere identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica di Alfa. Pertanto, il foro alternativo previsto dall’art. 20 c.p.c. (luogo in cui l’obbligazione è sorta) corrisponderà al Tribunale territorialmente competente rispetto al luogo di collocazione fisica dei server di posta elettronica usati da Alfa nella trattativa de quo, server che assai difficilmente potrebbero trovarsi nell’area padovana.
Dall’analisi giurisprudenziale e normativa sopra svolta si ritiene pertanto di dover escludere la possibilità prevista dell’art. 20 c.p.c., di radicare legittimamente l’eventuale controversia avanti al Tribunale di Padova. La causa, in virtù degli altri criteri di collegamento potrà certamente essere instaurata avanti al Tribunale di Milano.
Studio legale Martinelli – Bianchin