Una violenza sessuale “virtuale” su minore: questa la contestazione che la procura minorile aveva mosso a un giovane, per avere chiesto e ottenuto, via Whatsapp, da una ragazza pure minore, all’epoca dei fatti infraquattordicenne, lo scambio di foto sessualmente esplicite. Un rischio estremamente reale nella società odierna e al quale sono particolarmente esposti i minori, spesso convinti che, se la persona con la quale si dialoga è d’accordo e consenziente all’invio, in assenza di ogni contatto “fisico”, non vi siano problemi.

Non è così. Come chiarito, tra l’altro, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia della terza sezione penale numero 17509 del 30 ottobre 2018.

“Chiedere al minorenne, nel corso di una conversazione telefonica non video-ripresa, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore, costituisce condotta che integra, sotto ogni profilo, la fattispecie del “compiere atti sessuali con” non essendovi alcuna differenza tra questa ipotesi e quella del minore che compie atti sessuali durante di una video-chiamata o una video-conversazione”.

E ancora:

“La questione posta è se possa ritenersi la sussistenza del reato di cui all’art. 609-quater C.p. in assenza di un contatto fisico e/o visivo, ancorchè virtuale o per via telematica, con il minorenne. Non è in discussione la possibilità di compiere atti sessuali per via telematica (positivamente affermata da Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, Rv. 257139, secondo cui il reato di cui all’art. 609 quater c.p., non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima)”.

A seguire un caso di questo tipo, l’avvocato Carmelo Marcello dello studio Mgtm di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam. Il suo assistito era, appunto, il giovane che, all’epoca dei fatti, in chat con la parte offesa, come lui minore, avrebbe chiesto e ottenuto l’invio di foto sessualmente esplicite di lei, inviandone a propria volta. Uno “scambio” al quale la ragazza avrebbe accettato di partecipare. In seguito, tuttavia, avrebbe lamentato quanto stava accadendo e, una volta venuto il tutto a conoscenza degli adulti, era partita la denuncia.

Alla luce dei fatti e della giurisprudenza, ormai piuttosto consolidata su questo punto, secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte e sopra citato, i margini di manovra erano estremamente ridotti. L’avvocato Marcello è comunque riuscito ad ottenere l’estinzione del reato e degli effetti penali, grazie alla messa alla prova, richiesta, ottenuta e svolta con successo dal suo assistito.

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