Due motivi di ricorso accolti e, di conseguenza, annullamento degli atti di approvazione del masterplan dell’aeroporto: questo il dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione IV, depositata il 23 dicembre 2024, n. 3033, nel procedimento che era stato innescato dalla trasposizione di un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, opposto dai resistenti.

Non solo: è stato sancito anche un principio di fondamentale importanza, secondo il quale gli aspetti sanitari e di sicurezza del progetto devono essere parte integrante della Valutazione di Impatto Ambientale, e quindi non possono essere demandati ad adempimenti successivi alla decisione di VIA, con prescrizioni relative a studi o a monitoraggi da svolgere ex post.

A presentare il ricorso, erano state Legambiente Nazionale, Italia Nostra Onlus, e un’associazione locale (l’Organizzazione di volontariato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Treviso), realtà tutte assistite dall’avvocato Matteo Ceruti, promotore della rete professionale Lpteam.

A venire impugnato, con richiesta di annullamento, era il decreto 104 del 24 marzo 2021, emesso dal ministero della Transizione ecologica, di concerto con il ministro della Cultura, che esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale sullo “strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030” (il cosiddetto Masterplan) dell’aeroporto “Canova” di Treviso. Si tratta, in buona sostanza, di un piano di ampliamento, sia dal punto di vista della superficie interessata che del traffico aereo ospitato, presentato da Enac, ossia l’ente nazionale per l’aviazione civile. Non solo: a venire impugnati erano stati anche altri atti presupposti e pareri, in particolare la pronuncia della Commissione tecnica di verifica statale dell’impatto ambientale VIA e VAS.

Il ricorso si articolava in vari motivi di censura, tutti, comunque, accomunati da un medesimo assunto di base: l’istruttoria finalizzata al rilascio della VIA ministeriale sarebbero gravemente lacunosi nelle parti in cui avrebbero dovuto valutare accuratamente l’impatto ambientale provocato dalla proposta di ampliamento dell’aeroporto con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e della salute delle comunità residenti.

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto dell’ampliamento dello scalo aeroportuale sulla salute umana, nell’atto presentato davanti al Tar si sosteneva che non solo mancherebbero dati epidemiologici essenziali, come l’identificazione della popolazione target, studi sulla mortalità e sulla morbilità, ma sarebbero stati omessi anche passaggi ed approfondimenti importanti, laddove ormai, argomentava il ricorso, “risulta consolidato in letteratura che le popolazioni che vivono in prossimità degli aeroporti sono esposte per lunghi periodi ad inquinamento acustico ed atmosferico generato dalle attività aeroportuali, per cui numerosi studi hanno dimostrato come queste popolazioni siano a maggiore rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, respiratorie, neoplastiche…”. Nonostante tutto questo, proseguiva il ricorso, non è arrivato, dalla Commissione Via – Vas, quel giudizio di inadeguatezza che ci si sarebbe atteso a fronte delle carenze progettuali rilevate.

Il ricorso trattava, quindi, la questione della sicurezza aeroportuale, in particolare dal punto di vista del cosiddetto “bird strike”, ossia l’impatto con volatili, singoli o in stormo, fenomeno che può avere conseguenze devastanti nelle fasi di decollo e di atterraggio. In questo caso, la contestazione che veniva mossa, sia alla documentazione presentata dai proponenti, che all’istruttoria della Commissione Via, è quella di avere, sostanzialmente, demandato quegli studi che dovrebbero essere parte essenziale della procedura di Via a una fase successiva. Come, però, la normativa di riferimento non consente di fare.

A supportare il ricorso, anche due corposi studi tecnici: il primo del consulente acustico (a firma dott. Andrea Tombolato), il secondo  predisposto dallo studio Terra Srl (a firma del dott. Marco Stevanin, esperto in materia di impatto ambientale, con l’apporto di altri professionisti), invece, si concentrava sulle problematiche e le lacune, insite nel progetto e nell’istruttoria, relative alla qualità dell’aria e degli altri impatti che l’ampliamento avrebbe sulla salute delle popolazioni residenti nell’area interessata. In particolare, a quest’ultimo proposito, gli epidemiologi prof Fabrizio Bianchi (già direttore dell’Istituto di Fisiologia clinica del CNR di Pisa) e dott. Gabriele Donzelli hanno evidenziato con chiarezza come fossero mancanti nella documentazione presentata per la VIA dati fondamentali per una corretta analisi, con problemi nella identificazione della popolazione residente, nella attualità dati di mortalità, nelle lacune in quelli sui ricoveri ospedalieri.

A trovare accoglienza, in particolare, sono stati i motivi di ricorso relativi alle conseguenze del progetto sulla salute umana, in un’area ad alto indice di antropizzazione, e al problema del bird strike.

Per quanto riguarda la prima questione -come si legge nelle motivazioni della sentenza del TAR- dallo stesso parere della Commissione ministeriale VIAemerge la necessità di effettuare ex novo delle stime e/o di approfondire degli studi sulla salute umana che avrebbero dovuto essere elaborate (le prime) e/o presentati (i secondi) ex ante ai fini dell’ottenimento della v.i.a. …, trattandosi di elementi necessari a valutare in sede di v.i.a. i rischi per la salute umana, ossia uno dei tipici contenuti di indagine della valutazione di impatto ambientale (ex art. 4, comma 4°, lett. b; art. 5, comma 1°, lett. c del D.Lgs. n. 152/2006). Così è per la stima degli effetti cancerogeni prodotti dal PM2,5, che si attesta essere completamente assente. Nello stesso senso manca una idonea previsione del rischio cancerogeno da benzo(a)pirene, atteso che il proponente risulta aver prescelto una unit risk dichiaratamente differente da quella prevista dalla organizzazione mondiale della sanità, e dunque non rappresentativa. Mancano poi tutti i dati epidemiologici sui ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie nei due Comuni specificamente impattati dall’esercizio dell’attività aeroportuale, così come quelli legati alla relativa mortalità. Si tratta di elementi che, attenendo all’impatto dell’iniziativa sulla salute pubblica e postulando, all’ottenimento dei relativi valori, delle vere e proprie ulteriori valutazioni ambientali, non possono essere relegati a mere condizioni di realizzazione ed esercizio del progetto, ovvero essere contenuti nelle misure di monitoraggio dell’iniziativa al fine di eventualmente apprestare tempestive soluzioni atte a far fronte ad impatti negativi imprevisti, attenendo viceversa alle scelte relative ad aspetti qualificanti dell’iniziativa, che perciò avrebbero dovuto essere verificate in sede di v.i.a. proprio per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale”.

Sul fronte del pericolo bird strike, poi, le motivazioni della sentenza prendono in esame dettagliatamente la questione. “La Commissione – proseguono le motivazioni – sin dal parere n…., ha richiesto degli approfondimenti mirati alle aree circostanti l’aeroporto (vd. la prescrizione n. 10). E il successivo parere n. … ha confermato la necessità di acquisire una relazione di analisi e di stima del rischio di potenziale incidente (si veda la prescrizione n. 11) onde evidenziare le probabilità di un impatto aereo nelle vicinanze delle aree circostanti l’aeroporto, all’espresso fine di verificare le interferenze con stabilimenti produttivi sensibili ed eventuali impatti sulle singole matrici ambientali, ivi inclusa quella della salute umana, connessa a siffatti potenziali rischi. Il Collegio ritiene che anche questa prescrizione, richiedendo apprezzamenti atti a descrivere e quantificare i possibili rischi, per la salute umana e l’ambiente, derivanti dalla vulnerabilità dell’attività aeroportuale ad impatti aerei, da un lato assuma la valenza di indice rivelatore del carattere non esaustivo degli studi prodotti dal proponente ai fini della sostenibilità ambientale del p.s.a., in relazione al profilo in esame, e dall’altro lato attesti la necessità di acquisire in via preventiva (rispetto alla v.i.a.) un compiuto quadro conoscitivo del rischio di interferenza con l’attività aeronautica associato alle diverse attività produttive site nei dintorni dell’aeroporto e astrattamente in grado di attrarre fauna selvatica. Si discute infatti di temi intrinseci della valutazione di impatto ambientale, in assenza dei quali è del tutto ragionevole la tesi delle ricorrenti secondo cui la Commissione, in mancanza di tali dati, non disponeva in effetti di elementi sufficienti né per esprimere sul punto un compiuto giudizio di compatibilità ambientale né, tantomeno, per apprestare misure realmente funzionali allo scopo di prevenire e rendere sostenibili i possibili impatti ambientali, significativi e negativi, del progetto”.

Siamo dunque al cospetto di un severo monito del giudice amministrativo nei confronti delle autorità competenti per la VIA a condurre tutti gli approfondimenti necessari preventivamente all’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale su un progetto, in particolare laddove vengano in considerazione i delicati aspetti degli impatti sulla salute e sulla sicurezza pubblica.

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