Un bacio sulla guancia, sgradito, può sicuramente rappresentare una invasione del proprio spazio personale, ma non basta questo per configurare oltre ogni ragionevole dubbio una violenza sessuale: è l’assunto sulla base del quale il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Ferrara ha assolto “perché il fatto non sussiste”, l’imputato, al quale, appunto, era contestata la violenza sessuale nei confronti della ex compagna. A difenderlo, l’avvocato Pasquale Longobucco, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam.
La richiesta di rinvio a giudizio originariamente era per due ipotesi di reato: la violenza privata, per il comportamento che l’imputato avrebbe tenuto nel corso di una discussione; e, appunto, la violenza sessuale. Quest’ultima contestazione faceva riferimento al contegno dell’uomo nel corso di un pomeriggio alle giostre con la compagna, dalla quale era già in fase di separazione, e con la figlia avuta da lei, in quella giornata affidata alla donna. Secondo la querela, allora, l’uomo avrebbe cercato a più riprese di baciare la ex sulle guance, strusciandosi anche addosso a lei e, in una occasione, infilandole la mano nella scollatura della maglietta e spostando quest’ultima, in maniera da sbirciarle il seno.
Una ricostruzione, questa, in parte contraddetta dall’imputato che, forte di una registrazione audio, attivata quando decise di raggiungere la ex e la figlia alle giostre, per evitare equivoci e malintesi, alla luce di un periodo di forte conflittualità nella separazione, ha fornito una ricostruzione differente: ha cioè ammesso il tentativo di dare un bacio sulla guancia, ma ha negato le restanti condotte. E, nell’ammettere il tentativo di bacio, ha fatto una precisazione molto importante, valorizzata anche dal giudice in sede di motivazione: ha infatti spiegato che questo è avvenuto su sollecitazione della figlia, come risulta anche da una registrazione audio prodotta già in sede di interrogatorio dalla difesa.
Il processo è stato celebrato con la forma del rito abbreviato, condizionato alla deposizione della parte offesa, la donna, e all’esame dell’imputato. Se, per l’ipotesi di reato relativa alla violenza privata, è stata obbligata la pronuncia di non luogo a procedere, alla luce della remissione di querela, differente è il discorso per la presunta violenza sessuale.
Su questo fronte, infatti, le motivazioni del giudice hanno riguardato soprattutto la differente narrazione fatta dell’imputato dei fatti contestati e, in maniera dirimente, la corretta interpretazione della valenza del bacio sulla guancia, alla luce anche della percezione che di questo può avere avuto la presunta vittima, ma anche del momento di forte tensione tra i due nel quale i fatti vanno inseriti.
“Orbene – scrive infatti il giudice nelle motivazioni dell’assoluzione – i fatti per come descritti in maniera rimeditata nel corso dell’udienza in cui è stata ascoltata la persona offesa portano a ritenere sussistente un ragionevole dubbio circa I’integrazione del fatto stesso di violenza sessuałe. II dubbio scaturisce, innanzitutto, dalla conflittualità che caratterizzava la coppia in la coppia in quel momento storico e che va tenuta in considerazione nella valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa. La querela era infatti stata sporta pochi giorni dopo quel fatto, nell’ambito di un rapporto certamente teso tra i due. A ciò va aggiunto un dato che sembra centrale, concernente la zona interessata dalla prima condotta: il bacio sulla guancia. Si tratta, infatti, di una zona corporea non direttamente definibile come erogena, sicché la rilevanza di tale comportamento deve essere oggetto di analisi da parte del giudice, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante! E’ notorio, infatti, che un’azione comune come quella di dare un bacio possa assumere significati diversi a seconda del contesto in cui viene realizzata, potendo finanche qualificarsi come un semplice atteggiamento di cortesia”.
“Nel caso in questione, i rapporti tra le parti non erano certamente buoni – prosegue il ragionamento del giudice – come riferito dalla persona offesa e come dimostra il fatto stesso che l’imputato abbia sentito la necessità di attivare una registrazione audio per difendersi da eventuali accuse da lui ritenute infondate e strumentali da parte della ex compagna. Nondimeno, tale rapporto era in qualche maniera obbligato dalla presenza della figlia comune della coppia, fatto che implicava di necessità una qualche forma di contatto comunicativo e personale per la gestione degli incombenti genitoriali, anche di fronte alla stessa bambina, al fine di non turbare la serenità della minore. All’interno di questa matrice, si inseriscono i comportamenti dell’imputato. Sulla scorta delle stesse parole della persona offesa, rimeditate a distanza di tempo dal fatto, non è possibile escludere che quello dell’imputato sia stato un maldestro approccio, forse finalizzato a un confuso tentativo di riallacciare i rapporti con la persona offesa, o perlomeno di dare questa immagine alla presenza della figlia minore della coppia. Approccio vissuto però in maniera soggettiva con estremo fastidio da parte della ex compagna, già seccata dalla stessa presenza dell’imputato in una giornata nella quale la figlia era affidata alla donna”.
Quindi, il passaggio cruciale, che marca la differenza tra un comportamento avvertito come sgradito e invasivo e una violenza sessuale vera e propria che però, in questo caso, secondo la valutazione del giudice non si sarebbe verificata.
“E’ dunque possibile – chiudono le motivazioni dell’assoluzione – che un bacio sulla guancia che non aveva finalità sessuale (latamente intesa) sia stato però percepito dalla querelante come una sgradita invasione del proprio spazio personale, senza che tuttavia ciò possa comportare l’integrazione della fattispecie astratta di cui all’articolo 609 bis c.p. In altre parole, non si può escludere che ciò che aveva più infastidito la persona offesa non era stata I’invasione della propria sfera sessuale, bensì di uno spazio previsto come dedicato al rapporto esclusivo tra lei e la figlia e che era invece stato invaso dalla presenza dell’imputato. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda le ulteriori condotte corporee pure contestate”.
Da qui, appunto, l’assoluzione.