La modifica dell’art. 131 bis codice penale conseguente alla c.d. riforma “Cartabia” ha consentito di ottenere una decisione favorevole all’imputato come quella pronunciata dal Tribunale di Ferrara (Giudice Dott.ssa Sandra Lepore) a seguito della contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000).

A conseguire questo importante risultato, l’avvocato Carmelo Marcello, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam.

La vicenda è particolare per via del titolo di reato contestato, attualmente punito con la pena della reclusione da quattro a otto anni che difficilmente  farebbe pensare alla possibile definizione del procedimento con una sentenza di assoluzione per tenuità del fatto.

Nonostante ciò, il risultato favorevole all’imputato è stato ottenuto valorizzando tre elementi: 1) la commissione del fatto prima della modifica normativa introdotta con la legge 19 dicembre 2019, n. 157; 2) l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 131 bis codice penale ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; 3) il riferimento alla “condotta susseguente al reato” come parametro da doversi considerare per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità.

Nel caso di specie, considerato che la pena detentiva prevista per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs 74/2000 nella formulazione in vigore al momento della commissione del fatto (“da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione”), non era superiore a due anni di reclusione, la difesa ha evidenziato che l’imputato aveva, successivamente alla commissione del fatto e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, regolarizzato la propria posizione nei confronti dell’Erario provvedendo all’integrale pagamento del debito tributario anche rinunciando al lungo piano di rateizzazione che gli era stato concesso.

La difesa dell’imputato ha potuto così sostenere che l’imputato, provvedendo ad onorare il piano rateale concordato con il Fisco e assolvendo, prima della scadenza del piano di rateizzazione ed in un’unica soluzione, il residuo debito tributario, ha sostanzialmente “neutralizzato” l’offesa provocata all’Erario.

La tesi difensiva ha trovato pieno accoglimento tanto che il Tribunale di Ferrara ha assolto l’imputato qualificando l’offesa di particolare tenuità.  

 

 

Condividi sui social