Non luogo a procedere perché i fatti non sono punibili. Questa la pronuncia ottenuta, dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Ferrara, dall’avvocato Pasquale Longobucco, dello studio legale Mgtm di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam.

La Procura aveva esercitato l’azione penale, domandando la fissazione dell’udienza preliminare e qui chiedendo il rinvio a giudizio a carico di un imprenditore ritenuto coinvolto in una vicenda di fatture ritenute riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, l’assistito dell’avvocato Longobucco sarebbe stato l’utilizzatore. Una precisazione fondamentale per l’argomentazione che la difesa è poi andata a sviluppare.

“Alla vicenda che ci occupa – ha infatti spiegato l’avvocato Longobucco – si ritiene possa trovar luogo la causa di non punibilità del cd “ravvedimento operoso” di cui all’art 13 comma 2 Dlgs 74/2000. La fattispecie in parola, entrata in vigore con la novella normativa di cui alla l. n. 157/19, come noto, ha esteso la causa di non punibilità alle ipotesi di pagamento integrale dei debiti tributari, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, semprechè tale iniziativa sia intervenuta prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dall’inizio di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

E sarebbe proprio questa la circostanza che si attaglia al caso di specie, come dimostrato, nel corso della propria discussione, dal difensore. Proprio alla luce del fatto che il ruolo ipotizzato sarebbe stato unicamente quello di “utilizzatore” delle fatture contestate.

“Dunque, seppur vero che la società (…) era stata invitata a fornire chiarimenti nell’ambito di verifiche nei confronti delle società (..) – ha proseguito l’argomentazione della difesanon di meno, in quella sede, non aveva avuto alcuna formale contezza di accertamenti nei propri confronti. Pertanto, non era stata destinataria di alcuna verifica o ispezione di alcun genere (…) Che si tratti di accertamento non direttamente rivolto all’odierno indagato ed alla società (…) lo si ricava agevolmente anche dall’informativa presente in atti”.

A questo percorso logico si aggiunge poi l’evidenza dell’avvenuto ravvedimento operoso, pure sottolineata dall’avvocato Longobucco.

“Con due memorie difensive – ha spiegato – sono stati prodotti documenti afferenti il pagamento delle rate di cui al piano di ammortamento concordato con l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una procedura conciliativa e di adesione. Il 30 settembre l’impresa (…), per il tramite di (…) ha effettuato il pagamento dell’ultima rata, sebbene il piano di ammortamento prevedeva come data ultima quella del 31 dicembre 2025”.

La memoria difensiva, inoltre, sollevava anche la questione della particolare tenuità del fatto contestato, ma, a quanto emerge dalle motivazioni con le quali il giudice per le udienze preliminari ha supportato il proscioglimento, è risultata sufficiente la prima argomentazione.

“Il ravvedimento operoso – scrive infatti il magistrato – deve essere intervenuto prima della conoscenza formale “di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Da parte sua, l’accusa ha continuato comunque a insistere per il rinvio a giudizio.

Secondo il Pubblico Ministero – proseguono infatti le motivazioni –  tale presupposto, come detto, mancherebbe in un caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ha già però avuto modo di precisare, condivisibilmente, che “in assenza di una espressa specifica previsione limitatrice, deve ritenersi conforme alla voluntas legis la soluzione interpretativa che limita l’applicazione della norma premiale nei confrontí di un soggetto, qual è l’utilizzatore delle fatture per operazione inesistenti d. lgs n. 74/2000 art. 2 che resta estraneo all’attività di accertamento compiuto sul soggetto emittente le suddette fatture, che neppure è concorrente”. Dunque, seppur vero che la società (…) era stata invitata a fornire chiarimenti nell’ambito di verifiche nei confronti delle società (…) non di meno, in quella sede, non aveva avuto alcuna formale contezza di accertamenti nei propri confronti. Per questo motivo, come detto, non vi sono preclusioni alla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, secondo comma, d. lgs. 74/00 e I’imputato deve pertanto essere prosciolto con la formula di cui al dispositivo”.

 

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