Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che nelle cause in materia ambientale è sufficiente la “vicinitas” a fondare l’interesse al ricorso, come richiede il riformato art. 9 della Costituzione.

Una importante pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili (Ordinanza n. 7326 del 19 marzo 2024), che interviene sul concetto di “vicinitas”, inteso come requisito dell’interesse a ricorrere, ha avuto una certa eco sulla stampa (Clicca qui per l’articolo pubblicato da IlSole24Ore) e sulle riviste specializzate (Clicca qui per l’articolo pubblicato da Rga Online). L’ha ottenuta l’avvocato Matteo Ceruti, promotore della rete professionale Lpteam, impugnando una sentenza del Tsap, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, relativamente a una vicenda che si snoda in provincia di Vercelli.

Qui, infatti, il Comune di Rassa aveva proposto, nel maggio del 2014, una istanza di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Sorba, in località Campello, per realizzare un impianto idroelettrico della portata massima di 1400 litri al secondo e media di 375 litri al secondo, poi ridimensionata in fase di istruttoria. Un primo ricorso, avanzato dai titolari di un ristorante che sorge a pochi metri dalla zona individuata per la realizzazione dell’impianto, oltre che da associazioni ambientaliste, era stato bocciato nel 2017 dal Tar Piemonte. Era seguita l’impugnazione, da parte dei ricorrenti, di fronte al Tsap che, però, con sentenza 143 del 2022, aveva bocciato il ricorso.

In particolare, il Tribunale superiore delle Acque pubbliche, in relazione alla posizione dei titolari del ristorante, che sostenevano come il progetto avrebbe modificato radicalmente il pregevole contesto locale, che costituisce uno dei presupposti della loro attività, ha escluso, quanto alla loro posizione soggettiva:

La sussistenza di un loro interesse concreto ed attuale all’impugnazione, sol perché residenti in Rassa e gestori di un ristorante sito in area adiacente, o, comunque, viciniore, a quella d’intervento per l’impianto comunale, dovendo essi dimostrare ‘che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente, dovendo in concreto essere accertato e indagato l’interesse ad agire’, non essendo, invece, sufficiente il richiamo al criterio della vicinitas, che di per sé individua la legittimazione all’impugnazione ma non anche l’interesse ad agire”.

In altri termini, secondo quanto asserito dal Tsap, il solo requisito della vicinitas rispetto all’area di localizzazione della nuova centrale elettrica non sarebbe bastato per dimostrare l’interesse e dunque per proporre l’azione, essendo necessaria anche la prova delle conseguenze negative e stabili dell’opera sul bene che i ricorrenti vogliono tutelare con il proprio ricorso. Una tesi avverso la quale, assieme ad altre argomentazioni, i ricorrenti hanno presentato impugnazione di fronte alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sempre assieme alle associazioni ambientaliste. A seguire i ricorrenti, sempre l’avvocato Ceruti.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso fondato proprio sul concetto di vicinitas, ribaltando completamente la prospettiva del Tsap ed accogliendo le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla necessità che nella materia ambientale il vaglio preliminare di verifica dell’interesse a ricorrere si fa più ampio nelle cause in materia ambientale.

Siffatto interesse a ricorrere ben può fondarsi – scrivono infatti i giudici della Cassazione –  nel caso đi specie, sul requisito della “vicinitas”, proprio perché gli impugnanti, oltre ad essersi dichiarati residenti in Rassa e titolari di un’attività imprenditoriale in area immediatamente adiacente a quella destinata all’esecuzione dell’intervento idraulico, ai sensi dell’art. 100 cod.proc.civ. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui allart. 39 cod.proc.amm.),  non hanno mancato di indicare nell’atto introduttivo del giudizio, in modo chiaro e specifico, quale fosse il proprio diretto interesse (oppositivo) rispetto alla realizzazione del progettato impianto idroelettrico, con riguardo sia alle sopradette pacifiche circostanze (luogo di residenza e svolgimento di un’attività Commerciale «a soli 8 mt. dal ristorante di proprietà e 14 mt. dall’impianto idroelettrico» (come da planimetria allegato al ricorso originario), sia alle prospettate possibili modifiche negative alle caratteristiche dell’area derivanti dall’esecuzione dell’opera progettata, attesa la peculiare «amenità del contesto ambientale» (come da allegate fotografie), trattandosi di territorio fluviale «di eccezionale valenza ambientale, paesaggistico e culturale (quello) in cui sorge l’attività ricettiva dei ricorrenti”.

Richiamando alcuni propri precedenti sentenze sul punto, le Sezioni Unite richiamano a conforto di una tale soluzione l’art. 9, comma 3, della Costituzione che, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2022, ha ormai introdotto la “tutela dell’ambiente” (della biodiversità e degli ecosistemi) anche nell’interesse delle future generazioni tra i fondamentali obblighi della Repubblica. Per cui conclude che Non v’è spazio nella materia de qua, per un vaglio di “meritevolezza” degli interessi di cui è chiesta la protezione, in chiave di filtro processuale, e l’accesso alla tutela giurisdizionale può essere efficacemente garantito, secondo l’accezione civil-processualistica delle condizioni dell’azione, sulla base di un accertamento sostanzialmente unitario della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, per tale via, reputando sufficiente la ‘vicinitas’, nei termini dianzi ricordati, laddove ‘l’attività conformativa della Pubblica amministrazione (…) venga nel contempo denunziata come foriera di rischi (…)’ opzione senz’altro in linea con la ricordata giurisprudenza
costituzionale”.

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