Sequestro probatorio annullato, dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, alla luce della violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità: questo il risultato ottenuto dall’avvocato Pasquale Longobucco, dello studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, componente della rete professionale Lpteam.

Sullo sfondo della vicenda, una indagine condotta dai carabinieri di Imola (Bologna), che avevano lavorato su un presunto giro di clonazione di carte di pagamento per carburanti, i cui codici sarebbero stati carpiti dagli indagati tramite una idonea apparecchiatura elettronica, quindi “apposti” su altre carte, così da potere fare rifornimenti fraudolenti, anche per ingenti quantitativi.

A carico dell’indagato assistito dall’avvocato Longobucco, a fini probatori, era stato disposto il sequestro di una carta rifornimento e di tre telefoni cellulari. Provvedimento impugnato davanti al Tribunale del Riesame di Bologna e, quindi, appunto, di fronte alla Cassazione.

Due i motivi di ricorso della difesa. Il primo si concentrava sul “vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione al nesso di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra i beni sequestrati e l’ipotesi di reato”.

“A fondamento di tale articolata censura – spiegano i giudici della Cassazione – l’indagato evidenzia che il decreto di perquisizione e sequestro descrive un’unica condotta contestata negli stessi termini e secondo le medesime modalità rispetto a tutti gli indagati, con conseguente impossibilità di vagliare il nesso di pertinenzialità tra la condotta e i beni oggetto della misura reale. In particolare, secondo la prospettazione della difesa, non si comprende perché la sua posizione è stata equiparata a quella degli altri indagati in quanto, dalla stessa informativa della polizia giudiziaria richiamata dal provvedimento di sequestro, risultava solo che stava usufruendo dei rifornimenti, senza che fosse emersa qualsivoglia condotta criminosa riconducibile a lui, né risultasse dagli atti che aveva incontrato gli altri indagati. Di conseguenza lamenta che la motivazione del Tribunale del Riesame è meramente apparente nella misura in cui si limita a trincerarsi dietro la formula per la quale, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, è sufficiente l’astratta configurabilità di un reato, poiché, in realtà, è comunque necessaria una verifica della idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a fondare un’accusa in sede penale”.

Il secondo motivo di ricorso, invece, era focalizzato sul principio di adeguatezza e proporzionalità della misura “in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., ancora una volta anche in riferimento all’articolo 8 della CEDU, per motivazione apparente rispetto all’adeguatezza e alla proporzionalità della misura, specie in ordine alla previsione di un termine per lo svolgimento dell’attività investigativa tecnica. Deduce che, con riferimento alla relativa censura, prospettata anche al Tribunale del riesame, il provvedimento censurato ha fornito una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che i dispositivi sarebbero stati restituiti al termine delle indagini, argomentazione, questa, tale da far perdere qualsivoglia rilievo al disposto dell’art. 253, comma 1, cod. proc. Pen”.

A trovare piena accoglienza, da parte dei giudici della Cassazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame e del decreto di sequestro, il secondo dei due motivi.

“In particolare – scrivono infatti i giudici –  il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Come si è condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia generica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139, in motivazione).

 

“La pronuncia impugnata –  chiude il ragionamento dei giudici – ha disatteso i ripercorsi principi. Infatti, dall’esame del decreto di perquisizione dal quale è esitato il sequestro dei dispositivi rinvenuti presso l’indagato, può ritenersi soddisfatta solo la condizione sub a), nella misura in cui il provvedimento ha evidenziato che, alla luce degli atti acquisiti nella prima fase delle investigazioni e delle plurime azioni volte a clonare le carte carburanti di più persone offese per utilizzarle fraudolentemente nell’arco di tempo di oltre un anno, è proporzionato il compimento di perquisizioni e sequestri di supporti telefonici e dell’intero sistema informatico o telematico in uso alle persone sottoposte ad indagini ovvero che si possano trovare all’interno delle loro abitazioni o attività imprenditoriali. Diversamente non vi è alcuna indicazione circa la separazione dei dati rilevanti contenuti nei dispositivi rispetto a quelli di natura personale (cfr. Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01). Sul piano della proporzionalità della misura, il vulnus è costituito, di poi e soprattutto, dalla generica perimetrazione temporale della stessa al “tempo strettamente necessario ai fini degli accertamenti in corso, anche di natura tecnica”.

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