“La Corte di Giustizia si pronuncia sull’appropriata separazione tra funzioni confliggenti nelle procedure di Via e di Screening”: questo il titolo dell’intervento dell’avvocato Matteo Ceruti, promotore della rete professionale Lpteam, su Rga Online – Rivista giuridica dell’ambiente.
“L’articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 – spiega l’introduzione all’analisi – deve essere interpretato nel senso che: qualora l’autorità competente a determinare se un progetto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, come modificata, debba essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2011/92, come modificata, sia anche il committente del progetto interessato, deve almeno essere applicata un’appropriata separazione tra funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento di tale compito”.
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