Va esclusa la legittimazione passiva della società Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per il debito assunto da una delle società Mandanti del raggruppamento medesimo, quando il contratto con il subappaltatore-creditore dal quale trae origine quel debito è stato siglato successivamente alla costituzione della Società di Progetto, subentrata al raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 184 d.lgs 50/2016 ( cfr. Tribunale di Ferrara, sentenza n. 73/2022).
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Il nodo della questione è se sia applicabile in via analogica alla Società di Progetto, costituita ai sensi dell’art. 184 d.lgs 50/2016 e subentrata ad un’Associazione Temporanea di imprese o ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, la disciplina dell’art. 48 del d.lgs 50/2016 ( Codice degli Appalti) dettata in materia di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.
Nel caso di specie, le società X, Z ed Y si riuniscono in RTI per partecipare ad una gara d’appalto indetta da un comune per la realizzazione di un centro polifunzionale di cui la società X è la Mandataria/Capogruppo e le società Z ed Y sono le Mandanti.
Vinta la gara d’appalto, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese subentra, ai sensi dell’art. 184 d.lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) la Società di Progetto denominata K, alla quale partecipano le società precedentemente riunite in RTI. La Società di Progetto ha lo scopo di realizzare il centro e, successivamente, di gestirlo.
Nel corso della realizzazione del centro polifunzionale, la società Z ( ex Mandante) stipula un contratto di subappalto con la società D ma, sebbene riceva dalla Società di Progetto K i denari corrispondenti anche alle opere eseguite da D, non provvede a corrispondere il dovuto a quest’ultima.
La società D decide, allora, di agire in giudizio, non già nei confronti della società Z resasi insolvente, bensì nei confronti della società X, ex Mandataria/Capogruppo, ottenendo nei confronti di quest’ultima un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, fondato sull’applicazione in via analogica della disciplina dell’art. 48 del d.lgs 50/2016. Quest’ultima norma, che trova applicazione in materia di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori, stabilisce che “l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
All’esito del giudizio di primo grado, radicato a seguito dell’opposizione svolta dalla società X, ex Mandataria /Capogruppo, il Tribunale adito ha escluso l’estensione in via analogica della previsione della responsabilità solidale di cui al citato art. 48 sopra citato per debiti assunti da una delle società che hanno costituito la Società di Progetto, e ciò sia nei confronti di quest’ultima che nei confronti delle altre società della compagine societaria.
Nei confronti della Società di Progetto, per la esplicita previsione dell’art. 184, comma 1 e 3, del d.lgs 50/2016 a mente del quale “…La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto…..Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito….”. Per esplicita previsione normativa, la responsabilità solidale fra i soci della società e la Società di Progetto rimane unicamente nei confronti della Stazione Appaltante, per l’eventuale contributo percepito da quest’ultima.
Ma il Tribunale di Ferarra ha escluso la possibilità di applicare in via analogica l’art. 48 anche tra le stesse società della compagine sociale (quindi non per obbligazioni contratte dalla Società di Progetto), atteso che l’obbligazione ( con il sub-appaltatore) alla quale la società Z ( ex Mandante) è rimasta inadempiente rientra nell’alveo di rapporti essenzialmente privatistici, rispetto ai quali non è prevista la responsabilità solidale alcuna tra le società divenute socie della Società di Progetto, sebbene un tempo riunite di ATI o RTI per la partecipazione alla gara d’appalto.
Da cui la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società X, ex Mandataria/Capogruppo, per difetto di legittimazione passiva.