Il divieto di pernottamenti presso la madre quando sproporzionato e non supportato da valide giustificazioni è lesivo del diritto alla bigenitorialità e all’identità personale del minore. 

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto in toto la tesi difensiva proposta dalla madre del minore, avverso la decisione del Tribunale di primo grado che aveva statuito il divieto di pernottamento del bambino presso di lei, ritenendola restrizione sproporzionata e lesiva del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU).

Nell’ambito di un procedimento volto ad ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di visita del minore promosso dal padre dello stesso, il Tribunale di primo grado limitava gli incontri del minore presso l’abitazione della madre, escludendone in toto i pernottamenti. A sostegno della propria decisione il Giudice di prime cure argomentava l’elevato grado di conflittualità della coppia genitoriale e le ingerenze del nuovo compagno della madre nella gestione del minore, situazione dalla quale sarebbe derivato un conflitto di lealtà in capo al minore stesso. Riteneva, inoltre, che gli spazi abitativi presso l’abitazione materna non fossero adeguati alle esigenze del piccolino, così come la condotta iperstimolante della madre rilevata dal Servizio Sociale territorialmente competente.

A fronte di ciò la madre decideva, dunque, di reclamare il provvedimento adendo, seguita dall’avvocato Cristina Guasti di Rovigo, componente delle rete professionale Lpteam, e dalla collega Gina Cappato, la Corte d’Appello di Venezia, la quale, accogliendo le argomentazioni difensive materne, riformava la decisione di primo grado ampliando il diritto di visita del minore nei confronti del genitore reclamante, ritenendo che le ragioni addotte dal Giudice di prime cure non fossero idonee a giustificare una così grave limitazione dei rapporti madre-figlio. In particolare,  ha osservato la Corte che la conflittualità reciproca di coppia non avrebbe potuto scemare a seguito del divieto di pernottamento del minore presso l’abitazione materna, così come l’eventuale ingerenza del nuovo compagno della madre non avrebbe potuto essere contrastata da un regime di visita così restrittivo che, invece, avrebbe certamente leso i diritti fondamentali del minore.

La Corte d’Appello di Venezia, in conclusione, nell’accogliere il reclamo proposto dalla madre afferma quanto segue: “pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari “, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell’interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole.” ( Corte D’Appello di Venezia, 3 luglio 2023).

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