Allo studio Martinelli-Bianchin, facente parte della rete professionale Lpteam, è stata posta una questione attuale ed interessante.   L’hanno analizzata Mario Martinelli, Silvia Bertolo e Francesco Pocorobba.

La società italiana Alfa, presente sul mercato internazionale, stringeva un accordo commerciale con la società portoghese Beta, affinché si occupasse della distribuzione dei suoi prodotti nel paese lusitano. A seguito di recesso unilaterale dal contratto con preavviso, il distributore Beta avanzava nei confronti di Alfa una richiesta economica volta alla corresponsione di un’indennità di fine rapporto.

Prima di procedere con la disamina del quesito, attesa la sua complessità, è necessario operare un inquadramento generale sul contratto di distribuzione internazionale e delle problematiche ad esso connesse.

Il contratto di distribuzione è una forma contrattuale utilizzata frequentemente nel mondo commerciale, in quanto consente ad un soggetto di distribuire il proprio prodotto attraverso la collaborazione con un intermediario. Ad esclusione del solo Belgio, larga parte dei paesi europei la considerano una forma contrattuale atipica (compresa l’Italia), in quanto non trova un esplicito riconoscimento normativo. Tuttavia, la giurisprudenza di alcuni paesi come Portogallo, Austria, Spagna e Germania, pur in assenza di una norma che disciplini il contratto di distribuzione, ha esteso in via analogica alcuni istituti propri del contratto di agenzia, in virtù dei numerosi principi comuni.

Tra le disposizioni più rilevanti del contratto di agenzia applicate in via analogica dalla giurisprudenza portoghese alla distribuzione rientra il diritto all’indennità di fine rapporto (detta anche indennità di clientela). Tale diritto prevede che, al di là delle singole provvigioni, alla cessazione del rapporto l’agente abbia diritto alla corresponsione di un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto. La giustificazione di tale disposizione si rinviene nell’apporto di primario rilievo dell’agente nella creazione del volume di affari del proponente, di cui quest’ultimo potrà continuare a beneficiare anche al termine del contratto di agenzia.

Nel caso in cui le parti, in occasione della stipulazione di un contratto di distribuzione internazionale, non prevedano nulla riguardo alla normativa applicabile al rapporto o anche all’indennità di fine rapporto a favore del distributore, non è detto quest’ultimo non possa comunque godere di tale diritto!

Infatti, in mancanza di una specifica previsione delle parti, si applicherà, in virtù della normativa di diritto internazionale che regola tali fattispecie (rapporti giuridici con profili di internazionalità, appunto), la legge del paese dove il distributore risiede abitualmente (art. 4, lett. f del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile nei contratti internazionali) che, come vedremo, potrebbe prevedere tale diritto all’indennità di fine rapporto.

Volgendo l’attenzione alla disciplina del contratto di distribuzione in Portogallo, che, come sopra accennato, fa parte dei Paesi che hanno esteso in via giurisprudenziale le norme del contratto di agenzia alla distribuzione,  tale riconoscimento è stato operato dalla giurisprudenza della Corte Suprema[1], che ha attinto dal contratto di agenzia anche i criteri di calcolo di tale indennità, pur con qualche incertezza riguardo alla terminologia utilizzata.

La normativa lusitana sul punto, infatti, fa riferimento alle remunerações recebidas, consistenti nelle provvigioni dell’agente. Trattandosi di termine improprio se riferito al rapporto di distribuzione, la Corte Suprema portoghese ha individuato, dunque, come criterio di calcolo adeguato il “reddito percepito dal distributore nell’esercizio dell’attività commerciale”.

Il criterio di calcolo dell’indennità di fine rapporto nel contratto di distribuzione portoghese seguirà pertanto quello previsto per il contratto di agenzia, ma avrà ad oggetto la “media annua del reddito percepito dal distributore, calcolato sul suo utile netto”. Tale calcolo dovrà avere come periodo di riferimento gli ultimi cinque anni (se il rapporto si è concluso prima si tiene in considerazione il periodo inferiore), e andrà considerato come il tetto massimo indennizzabile. Questo perché il valore così ottenuto viene di norma ridotto significativamente dai Tribunali che determinano l’importo dovuto in base ad un giudizio equitativo.

E così nel caso in esame dove, in assenza di espressa previsione delle parti, riconosciuta l’applicabilità della la legge portoghese al rapporto di distribuzione, la pretesa del distributore di ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto è da ritenersi legittima.

Riassumendo:
– nel caso in cui la distribuzione si svolga nei paesi in cui il diritto all’indennità di fine rapporto viene riconosciuta esclusivamente agli agenti, il silenzio contrattuale delle parti sul punto non rileva, in quanto tale diritto non si estende ai distributori;
– nel caso, come quello di specie, in cui la distribuzione si svolga in un paese in cui tale indennità viene estesa anche ai distributori, (e tale estensione può avvenire non solo per contratto o per legge, ma anche ad opera della giurisprudenza) è necessario prestare una particolare attenzione, in quanto, se il distributore gode di un giro d’affari consolidato, il suo diritto all’indennità di fine rapporto potrà avere ad oggetto somme tutt’altro che trascurabili.

Considerati i numerosi e rapidi sviluppi giurisprudenziali nazionali e non ed il complesso quadro normativo che regola le fattispecie contrattuali con profili di internazionalità, diventa quindi opportuno, prima di procedere alla stipula di accordi di distribuzione, in particolare con partner esteri, esaminare i più recenti scenari normativi e/o giurisprudenziali al fine di individuare le migliori strategie “ora per allora” al fine di scongiurare possibili rischi di esborsi non preventivati. 


[1] Cfr. Corte Suprema Portoghese. Procedimento n. 2470/08.0TVLSB.L1.S1. Sentenza del 12 maggio 2016.

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