Il provvedimento della Motorizzazione con cui si è disposta la revisione della patente a seguito dell’azzeramento del punteggio è illegittimo se è stato emesso a seguito del legittimo convincimento dell’automobilista di avere poter contare ancora su un saldo punti attivo a causa dell’errata compilazione da parte dell’amministrazione competente. Violazione del principio di buona fede.
E’ un importante principio, quello del quale hanno ottenuto il riconoscimento, con sentenza del giudice di pace, gli avvocati Cristina Guasti e Gina Cappato, componenti della rete professionale Lpteam.
A qualsiasi automobilista, nel corso della propria carriera di guida, può accadere di essere attinto da un provvedimento amministrativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ovvero della Motorizzazione territorialmente competente, con cui si dispone la revisione della patente a seguito dell’azzeramento dei punti ai sensi degli artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada. La revisione della patente obbliga a sostenere nuovamente sia l’esame teorico di guida che quello pratico e, nel caso in cui questi non venissero superati scatta, automaticamente la sospensione sine die (a tempo indeterminato) della medesima.
È bene, tuttavia, sapere che tale provvedimento sanzionatorio può non essere legittimo.
Il Giudice di Pace di Rovigo, infatti, ha accolto pienamente con sentenza 581/2022 le argomentazioni addotte dai difensori dell’automobilista ricorrente, i quali invocavano l’annullamento del provvedimento amministrativo che disponeva la revisione del titolo abilitativo alla guida, per violazione del principio di buona fede.
Orbene, nel caso di specie, l’automobilista aveva commesso più infrazioni del codice della strada che l’avevano condotta ad un azzeramento del saldo punti con conseguente revisione della patente. Vi è, però, da aggiungere che la ricorrente aveva sempre avuto cura di mantenere monitorato il proprio saldo punti ricorrendo ai canali istituzionali predisposti dalla p.a. (pubblica amministrazione) al fine di averne sempre presente l’entità. Rassicurata da un saldo punti superiore allo zero verificato in seguito all’ultima infrazione contestata, l’automobilista decideva di non frequentare i corsi di recupero punti. Inspiegabilmente, però, la stessa automobilista si trovava, poi, ad essere destinataria del provvedimento della motorizzazione con il quale le si intimava la revisione della patente, fissandole già la data dell’esame teorico di guida.
Ritenendo di aver subito un’ingiustizia, in quanto indotta nel legittimo affidamento di godere ancora di un saldo punti positivo attraverso le sistematiche verifiche con i canali istituzionali, decideva di impugnare il provvedimento.
Attraverso l’accesso SPID al portale dell’automobilista, aveva, infatti, scoperto che il saldo punti era effettivamente pari a zero e che, dunque, precedentemente la p.a. aveva errato nel comunicarle la reale consistenza del saldo attivo.
Il Giudice di Pace di Rovigo, ancor prima dell’udienza, ritenendo già ad una prima lettura fondate le ragioni addotte nel ricorso, disponeva l’immediata sospensione del provvedimento di revisione della patente. Alla prima udienza, sentite le parti, ha accolto il ricorso ritenendo che la condotta della p.a. sia stata lesiva del principio di buona fede, il quale informa i rapporti tra privati cittadini e pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis l. 241/1990. L’automobilista si era, infatti, fatta parte diligente attivandosi per conoscere, dopo ogni infrazione, il proprio saldo punti e aveva, inoltre, riposto un legittimo affidamento sulle comunicazioni pervenutele tramite i canali istituzionali.
A seguito di ciò, l’ufficio della Motorizzazione, sede territoriale, ha provveduto a cancellare il provvedimento impugnato e l’automobilista è stata ammessa a frequentare uno o più corsi per recuperare i punti perduti e conseguire, così, un nuovo saldo attivo.