Gli avvocati Eleonora Martinelli, Laura Romani e Veronica Baro costituiscono, all’interno dello studio legale Martinelli & Bianchin, un gruppo di lavoro altamente qualificato con competenze e qualifiche particolarmente professionalizzanti. Con una finalità tanto chiara quanto impegnativa da raggiungere: gestire e risolvere situazioni ad alta conflittualità. Nell’ambito della mediazione familiare, ma non solo.

Intervengono, ora, su una questione molto importante, ai fini della risoluzione del conflitto.

Un problema che rischia di alimentare il conflitto è il fatto che non esiste un linguaggio chiaro e soprattutto univoco tra gli attori del procedimento: parti, avvocati, giudice, psicologi, consulente tecnico d’ufficio e consulenti di parte, servizi sociali”.

“Nella nostra esperienza – riferiscono gli avvocati Martinelli, Romani e Baro – verifichiamo quotidianamente come non vi sia chiarezza sulle definizioni, anche in merito a diritti e doveri dei genitori e ciò inevitabilmente lascia libero campo a soggettive interpretazioni che alimentano una continua corrispondenza tra avvocati o addirittura il ricorso a plurime istanze al Giudice che potrebbero tranquillamente evitarsi se solo vi fosse univocità sul significato che ciascuna parte attribuisce agli accordi presi o ai provvedimenti del Giudice”.

E’ difficile anche per coloro che tutto il giorno vivono il Tribunale (avvocati, assistenti sociali, tecnici), figuriamoci per i genitori, declinare nell’applicazione pratica e quotidiana il contenuto degli istituti giuridici.  Più che conoscere la definizione di “potestà, rectius responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o condiviso o collocamento presso l’uno o l’altro genitore, mantenimento diretto, spese ordinarie e straordinarie…” per i genitori e per i figli sarebbe importante sapere con precisione che diritti/doveri derivino loro, cosa possono o non possono fare, cosa devono o non devono fare.

“Difficile dimenticare – continuano gli avvocati Martinelli, Romani e Baro – quella volta in cui il Giudice decretò la decadenza della potestà della madre, ma collocò comunque il figlio minore presso di lei, statuendo che il padre potesse vederlo qualche giorno a settimana. E tuttavia, pur avendo il figlio presso di sè in via prevalente, ogniqualvolta la madre prendeva l’iniziativa di firmare una semplice comunicazione scolastica per evitare la paralisi della vita del figlio o si rivolgeva al pediatra, il padre prontamente depositava denuncia in sede penale e continue istanze in sede civile, così di fatto amplificando il conflitto ai danni del figlio oltre ad aumentare il carico di lavoro del Tribunale”. La madre non poteva firmare il libretto scolastico del figlio o chiamare la pediatra: con la conseguenza che il figlio non poteva andare in gita o uscire anticipatamente da scuola se il padre non autorizzava nei tempi utili la scuola. Non parliamo del disagio e delle ripercussioni su scuole, centri sportivi e ricreativi quando si trovano coinvolti in situazioni in cui non vi è chiarezza sui poteri di ciascun genitore in merito a consensi, autorizzazioni, iscrizioni…

Casa può fare un genitore che ha la responsabilità genitoriale esclusiva rispetto ad un genitore che ha l’affidamento esclusivo o rispetto ad un genitore che ha l’affidamento esclusivo o esclusivo “rinforzato”? Che poteri ha il servizio affidatario quando i genitori non sono dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale? Portiamo l’esempio di un minore affidato al Servizio Sociale dal TpM al quale la madre rifiuta di prestare il consenso per la vaccinazione. I servizi ritengono di non avere pieni poteri per decidere, il TpM ritiene di non avere competenza e invita a rivolgersi al GT, il quale a sua volta ritiene che sia competente il TO. Idem per le visite mediche o decisioni scolastiche riguardanti i figli, alcuni Servizi si ritengono legittimati a decidere altri no. Allora prima di mediare i genitori sarebbe opportuno mediare tutti i soggetti che gravitano intorno alla crisi coniugale, ricercare buone prassi e un linguaggio condiviso che consenta di esplicitare e indicare con con chiarezza i poteri dei genitori o dei servizi affidatari.

Neppure i Tribunali sono tra loro in linea sul significato da attribuire a certi termini. Ne sono esempio le spese straordinarie, ossia quelle spese necessarie per i figli che, in fase di separazione / divorzio, vanno condivise tra i genitori (di solito in percentuale del 50% salvo accordi diversi) e corrisposte aldilà del contributo per il mantenimento ordinario. Tali spese sono all’ordine del giorno nella vita dei figli (mensa, autobus per andare a scuola, visite mediche, sport etc.) e rappresentano il motivo forse più frequente di litigi tra coppie separate per gli aspetti attinenti la gestione dell’affidamento dei figli.

Nell’assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito, negli ultimi anni, per cercare di arginare il problema, molti Tribunali si sono dotati di Protocolli cui fare riferimento per l’individuazione delle spese straordinarie. “Peraltro, – continuano gli avvocati – anche tra Tribunali tra loro vicini (es. Padova, Venezia, Vicenza, Treviso) i Protocolli differiscono tra loro e spesso ogni genitore vorrebbe adottare un protocollo differente. In ogni caso anche il rinvio ai Protocolli spesso non è sufficiente a dirimere i contrasti sulla suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie, sul consenso o meno alla spesa…: ad es. l’acquisto di un computer, le spese per la patente etc. se non sono esplicitamente richiamate nel protocollo sono o meno da contemplare dentro il contributo ordinario e ancora, se ci si accorda per un mantenimento diretto da parte dei genitori come vanno gestite le spese per i figli su vestiario, mensa, ecc….?

Ecco, dunque, l’importanza non solo di addivenire ad un accordo ma soprattutto che tale accordo sia “costruito” dai genitori, partendo dalle abitudini e peculiarità della propria famiglia e soprattutto dei propri figli, attraverso un linguaggio che sia loro comprensibile e traducibile nella quotidianità con chiarezza e univocità.

I genitori devono esplicitare come intendano provvedere alla gestione quotidiana dei figli (chi fa cosa e come ora, chi farà cosa e come dopo), dovrebbero concordare e dettagliare le spese ordinarie e straordinarie per i propri figli (ogni famiglia e ogni figlio ha esigenze differenti: che spese ci sono ora e come vengono pagate, che spese ci saranno dopo e come saranno pagate). Importante, infine, che i genitori diano un significato univoco ai termini che incontrano nel percorso giudiziario, affinché siano in grado di condividere nel tempo e in autonomia l’applicazione pratica dell’accordo.

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