Lo scorso 27 marzo si è svolto (presso la Sala delle Colonne, Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma) il seminario organizzato dall’Università Luiss sul tema “Il clima nei nuovi paradigmi costituzionali. Riflessioni a partire dal parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi climatici degli Stati”, in cui la vasta tematica delle cause climatiche strategiche è stata affrontata in diverse sessioni dedicate agli ordinamenti internazionale ed europeo, nonché al diritto costituzionale ed amministrativo.
Il seminario è stato aperto dalla prolusione della prof.ssa Elisa Morgera, relatrice Onu su diritti umani e cambiamenti climatici, ed ha visto la partecipazione di docenti provenienti da diverse università italiane ed europee. Alla tavola rotonda conclusiva dedicata a “Giustizia intergenerazionale e transizione climatica: quale responsabilità per lo Stato e le partecipate”, coordinata dal prof. Raffaele Bifulco, ha preso parte anche l’avv. Matteo Ceruti, promotore della rete professionale LPTeam.
Nell’occasione l’avv. Ceruti ha evidenziato la necessità e l’urgenza di una maggiore assunzione di responsabilità da parte della politica, in particolare italiana, in materia climatica. Ma che, in mancanza di questa, ben venga l’attivismo dei giudici italiani, in linea con le pronunce della Corte internazionale di giustizia, della Corte europea dei diritti dell’uomo e dei giudici di altri Paesi europei (in particolare, olandesi, tedeschi e francesi) ed extraeuropei, al preciso scopo di stimolare e sfidare la politica nazionale ad assumersi le proprie responsabilità.
Attualmente le uniche due azioni giurisdizionali strategiche sono state proposte nel nostro Paese da cittadini ed associazioni davanti al giudice civile.
La prima (il cd. “giudizio universale”), è stata avviata da associazioni e cittadini contro lo Stato italiano, attualmente pendente davanti alla Corte d’appello di Roma, dopo la sentenza di inammissibilità pronunciata in primo grado nel febbraio 2024.
La seconda (la cd. “giusta causa”), è un’azione di natura risarcitoria dei danni da lesione dei diritti umani (ex artt. 2 e 8 CEDU, diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare), anche con richiesta di condanna in forma specifica ex art. 2058 c.c., che è stata proposta nel 2023 da due associazioni e 12 cittadine e cittadini che vivono in contesti geografici esposti al climate change, nei confronti di Eni, ed anche nei confronti del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti, quali azionisti di riferimento e di controllo della società, ritenuta responsabile per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti.
Dopo l’esito positivo del regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, la cui ordinanza del 21 luglio 2025 rappresenta la prima pronuncia giurisdizionale di apertura del nostro ordinamento alla giustizia climatica (essendo stata rigettata l’eccezione radicale di difetto assoluto di giurisdizione, escludendo che l’azione si risolvesse in un’invasione della sfera riservata al potere politico -legislativo ed esecutivo-, ed essendo stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario italiano), la causa è stata riassunta davanti al Tribunale civile di Roma dove è chiamata per il rinvio al collegio ai fini della decisione (ex art. 189 c.p.c.) all’udienza dell’11 febbraio 2027 (LEGGI L’ARTICOLO DI LPTEAM).
Rimane invece ancora tutto da sperimentare nel nostro Paese il contenzioso climatico strategico davanti al giudice amministrativo. E’ a quest’ultimo tema che Ceruti ha dedicato gran parte del proprio intervento, approfondendo le possibili azioni strategiche in materia climatica proponibili davanti al giudice amministrativo italiano, da persone fisiche, associazioni, enti locali.
A partire dal giudizio impugnatorio classico ex art. 29 Cod. proc. amm., ben ipotizzabile in primis nei confronti degli atti statali di adozione dei due principali strumenti di pianificazione strategica in materia climatica: il PNIEC-Piano Nazionale Integrato Energia e Clima ed il PNACC – Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici, per quanto riguarda, rispettivamente, gli obiettivi della mitigazione e dell’adattamento climatici.
Ulteriore possibilità è quella dell’azione contro l’inerzia della p.a. ex artt. 31 e 117 Cod.proc.amm. la cui percorribilità dev’essere valutata tenendo presente taluni precedenti giurisprudenziali in materia di inadempimento delle autorità competenti rispetto agli obblighi di provvedere imposti dalla normativa ambientale di derivazione eurounitaria (in particolare la direttiva Habitat 92/43/CEE e la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria).
C’è infine da valutare – ha concluso Ceruti – la praticabilità dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo, riconsiderando la possibilità, forse un po’ frettolosamente esclusa dalle prime letture dottrinali, della ricomprensione del danno climatico nel novero del “danno ambientale” (anche alla luce degli spunti offerti dal recente parere in materia di obblighi climatici della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025, oltre che di una necessaria interpretazione sistematica dell’ordinamento che deve tener conto della ricomprensione tra i “fattori ambientali”, da considerare in occasione della valutazione di impatto ambientale, di quelli climatici). E di qui, rivalutare la percorribilità dell’azione davanti al giudice amministrativo in una delle materie di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. s, Cod.proc.amm.




