“L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale deve essere equiparato ai provvedimenti riabilitativi, costituendo fatto idoneo ad ottenere il rilascio, ovvero la convalida (rinnovo) della patente nautica”.

E’ stata questa la tesi – pienamente accolta – al centro del ricorso gerarchico presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione generale territoriale del Sud – Napoli, dall’avvocato Carmelo Marcello, dello Studio Mgtm Avvocati Associati di Ferrara, che fa parte della rete professionale Lpteam.

Al centro della vicenda, quanto accaduto tra fine estate e autunno scorso, quando l’assistito dell’avvocato Marcello presenta istanza di duplicato/rinnovo della patente nautica.

Da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bari arriva un diniego, “in ragione della condanna alla pena della reclusione ad anni 4 e mesi 6 risultante dal casellario giudiziale, ritenuta ostativa al conseguimento del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 146/2008”.

Una pronuncia che, tuttavia, ad avviso del ricorrente e dell’avvocato trascura un aspetto fondamentale: ossia quanto accaduto successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.

“In relazione all’esecuzione della pena prevista da detta sentenza di condanna – scrive infatti l’avvocato Marcello – il ricorrente non solo era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ma, a seguito dell’esito favorevole della misura alternativa, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna (con provvedimento allegato alla medesima memoria difensiva e comunque attestato dal certificato del casellario giudiziale acquisito dalla motorizzazione) aveva dichiarato l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, esito che avrebbe consentito il rilascio del titolo abilitativo alla guida, in quanto pacificamente riconducibile ai “provvedimenti di riabilitazione'” di cui agli articoli 37, comma 1, e 41, comma 3. del D,M. n. 146/2008”.

E’ proprio su questo aspetto che si è concentrato il ricorso gerarchico dell’avvocato Marcello.

“Infatti – scrive – contrariamente a quanto sostenuto dalla Motorizzazione civile di Bari, l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale rientra tra i “provvedimenti di riabilitazione” da valutarsi ai fini dell’applicazione di detta clausola”.

 

“In particolare – prosegue il ricorso – proprio la recente modifica normativa del testo della richiamata disposizione, ad opera dell’art. 38 del D.M. 133/2024, ne impone un’interpretazione estensiva: se, infatti, nella formulazione previgente il riferimento era ai soli “provvedimenti di riabilitazione”, in quella attuale sono fatte salve anche le faEspecie di “estinzione del reato” (salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione). La tesi è confermata pure dalla giurisprudenza amministrativa. Indicativa, a tale proposito, la recentissima decisione del Tar Reggio Calabria (Sent. 20.11.2024, dep. 31.12.2024, n. 791), che, proprio in merito alla revoca di una patente nautica in ragione di una pena detentiva superiore ai 3 anni, ha respinto l’opzione ermeneutica del Ministero dei Trasporti – che aveva sostenuto che i provvedimenti riabilitativi di cui al combinato disposto degli artt. 37 e 41 del DM 146/2008 fossero esclusivamente quelli emessi ai sensi dell’art. 178 c.p. – ritenendola contrastante con il tenore letterale delle disposizioni “laddove l’utilizzo della generica locuzione “provvedimenti di riabilitazione” evoca ex sé una pluralità di istituti giuridici aventi effeE estintivi della pena e degli effeE penali della condanna analoghi a quelli di cui all ‘art. 178 c.p..

“Con la conseguenza – si chiude il ragionamento – che anche I’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale deve essere equiparato ai provvedimenti riabilitativi, costituendo fatto idoneo ad ottenere il rilascio, ovvero la convalida (rinnovo) della patente nautica. Tale decisione si allinea peraltro con quanto la Cassazione sostiene da tempo”.

L’esito del ricorso ha visto il Direttore Generale competente annullare il provvedimento di diniego al rinnovo della patente nautica.

Condividi sui social