Con il termine “art bonus” viene individuato il credito di imposta introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito dalla legge 29 luglio 2014 n.106. Con la legge di stabilità del 2016, poi, la collocazione (e la fruizione del bonus) diventa permanente e ALTERNATIVA alle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali disciplinate dal comma 1, lett.h) ed i) dell’articolo 15 del Dpr 917/86 (per le persone fisiche) e quelle di cui all’art.100, comma 2, lettere f) e g) del Dpr 917/86 (per le imprese).
Il credito di imposta è riconosciuto:
- Nella misura del 15% del reddito imponibile, per un importo pari al 65%, per le persone fisiche;
- Nella misura del 15% del reddito imponibile, per un importo pari al 65%, per gli enti non commerciali;
- Nella misura del 5 per mille dei ricavi annui della società.
Le attività interessate sono la manutenzione, la protezione ed il restauro di beni culturali pubblici (a), gli interventi di sostegno (b) e la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti (c).
Beneficiari delle erogazioni sono per (a) le pubbliche amministrazioni, le province, i comuni, le città metropolitane nonché le altre amministrazioni dello stato, affidatarie o concessionarie dei beni indicati, per (b) gli istituti e luoghi di cultura pubblici (compresi gli istituti privati, quali ad esempio, le fondazioni, se rispettano almeno una delle condizioni – elencate a titolo esemplificativo nella risoluzione n.136/E del 7 novembre 2017) nonché le fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza e circuiti di distribuzione e per (c) gli enti pubblici che operano, esclusivamente e senza scopo di lucro, nello spettacolo.
L’elenco completo (e molto altro) degli interventi finanziabili sono elencati sul sito www.artbonus.gov.it.
La modalità di finanziamento è prevista mediante tutte le forme di pagamento TRACCIABILI (quindi è escluso solo il denaro contante).
Il credito di imposta è ripartito in tre quote di pari importo. L’eventuale parte non utilizzata può essere riportata in avanti (ovvero è consentito l’utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella in cui il diritto spettava).
Per i titolari di reddito di impresa va tenuto conto che:
- Il credito di imposta può essere compensato (vanno ricordate le limitazioni, in materia di compensazione ed il relativo utilizzo dei canali ENTRATEL in luogo dell’utilizzo della modalità di pagamento tramite home banking);
- Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6842, così come individuato con la risoluzione n.116/E del 17 dicembre 2014;
- Il credito di imposta può essere utilizzato anche se supera l’importo di euro 250.000,00 previsto per i crediti di imposta agevolativi (previsti dall’art.53 della legge 244/2007) e il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di euro 700.000,00 (in base all’art.34 della legge 388/2000).
- E’ da ritenere che sia ininfluente, anche, la limitazione prevista laddove siano presenti debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 1.500,00.
Per fruire del credito di imposta è sufficiente che la società erogante presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali, indicando le spese sostenute.
I fruitori delle erogazioni devono prestare attenzione alle forme particolari di pubblicità previste per la concreta attuazione della legge, ovvero:
- Comunicazione mensile al Ministero dei beni e delle attività culturali dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- Indicazione di tale ammontare e della sua destinazione ed utilizzo nel proprio sito internet e in un apposito portale gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali.
Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche occorre verificare nel quadro CR la corretta collocazione del credito di imposta così come per il modello 730.
In ultima analisi le fonti di prassi sino ad ora conosciute:
- Circolare 31 luglio 2014 (ADE) n.14/E;
- Risoluzione 116/E (ADE) del 27 dicembre 2014;
- Risoluzione 15 ottobre 2015 (ADE) n.87/E,
- Risoluzione 7 novembre 2017 (ADE) n.136/E
Ferrara, 20.03.2018 Ivano Vecchi