Lo studio legale Martinelli & Bianchin, che fa parte della rete professionale Lpteam, ha assistito un Consorzio convenuto avanti il Tribunale di Asti. La controversia si è conclusa con una interessante pronuncia che ha escluso in toto la responsabilità della convenuta per i danni causati da una società consorziata in occasione dell’esecuzione dei lavori in un condominio.
La vicenda trae origine dal contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della facciata dell’immobile stipulato tra un condominio ed un consorzio, che affidava l’esecuzione dei lavori alla propria consorziata.
La compagnia assicuratrice del condominio, a seguito del danno occorso al condominio in occasione dei lavori, agiva in rivalsa nei confronti del consorzio e della società consorziata chiedendo al Tribunale di condannarle in solido all’integrale rifusione di quanto versato secondo l’art. 2615 c.c., il quale prevede che per le obbligazioni assunte dal consorzio “per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile”.
Il consorzio resisteva in giudizio chiedendo al Tribunale che venissero rigettate le domande poste nei suoi confronti, essendosi il danno originato da una condotta non rientrante tra quelle affidate dal consorzio alla propria consorziata dovendo, pertanto, ritenersi quest’ultima l’unica responsabile del danno provocato.
Mediante il contratto tra consorzio e consorziata, infatti, veniva affidato a quest’ultima esclusivamente l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata e la sostituzione dei balconi e serrande. Pertanto, ogni altra attività intrapresa dalla consorziata doveva essere imputata unicamente a quest’ultima.
Dalle motivazioni del Giudice, infatti, si evince che la responsabilità del consorzio viene meno qualora il fatto lesivo sia compiuto dalla consorziata “in occasione, seppur non nell’ambito, di un contratto per suo conto stipulato dal consorzio”.
Il mero ambito entro il quale si svolgono i lavori, pertanto, non permette di estendere a priori la responsabilità del consorzio, essendo necessario, a tal fine, verificare in concreto se l’attività lesiva posta in essere dalla consorziata rientri tra quelle previste contrattualmente.
Secondo il Tribunale, dunque, il consorziato che pone in essere attività estranee a quelle prescrittegli dal consorzio in esecuzione del contratto di appalto, risponde in proprio per i danni eventualmente cagionati.
Muovendo dalle stesse motivazioni il Giudice ha ritenuto di escludere anche la responsabilità aquiliana del consorzio, non essendo stata ravvisata in capo allo stesso né l’ipotesi di culpa in eligendo né di culpa in vigilando: non essendo nemmeno al corrente dell’iniziativa posta in essere dalla consorziata, il consorzio non può essere ritenuto responsabile per l’opera dannosa posta in essere dalla prima, essendo tale condotta completamente estranea alla sfera di controllo del consorzio.
La sentenza in commento ha il pregio, in ambito contrattuale, di evidenziare distinguere e quindi escludere la responsabilità oggettiva riconducibile al rischio d’impresa a fronte di un ricavo sulle attività altrui, proprio rilevando l’assenza di assunzione del rischio e di ricavo: “…Ragionare diversamente porterebbe ad applicare l’estensione di responsabilità a casi nei quali la
giustificazione della responsabilità oggettiva del consorzio o del padrone committente, che è costituita dall’assunzione (o condivisione nel caso del consorzio) del rischio d’impresa a fronte di un ricavo sulle attività compiute appunto dagli incaricati, in effetti non sussiste” (pag. 10 sentenza).
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